Responsabilità dei magazzini generali - Art. 1787
Art. 1787: i magazzini generali rispondono della conservazione, salvo caso fortuito, natura o vizi delle merci o imballaggio.
I magazzini generali sono responsabili della conservazione delle merci depositate, a meno che si provi che la perdita, il calo o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura delle merci ovvero da vizi di esse o dell'imballaggio.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
I magazzini generali sono responsabili della buona conservazione delle merci che ricevono in deposito. Se la merce viene persa, cala di quantità o si danneggia, il magazzino deve risarcire il danno, a meno che non dimostri che la causa è una di queste tre: un evento imprevedibile e inevitabile (caso fortuito), la naturale deperibilità della merce (per esempio frutta che marcisce da sola) oppure un difetto già presente nella merce stessa o nel suo imballaggio.
L'onere della prova è tutto sul magazzino: se non riesce a dimostrare che il danno rientra in una di queste eccezioni, è automaticamente responsabile. La legge non richiede colpa del magazzino: la responsabilità è oggettiva, salvo le eccezioni espressamente elencate.
Quando si applica
- Un magazzino conserva grano; il grano si deteriora perché conteneva umidità eccessiva al momento del deposito (vizio delle merci). Se il magazzino prova il vizio preesistente, non risponde.
- Un deposito di vino in botti; le botti si rompono per un difetto di fabbricazione (vizio dell'imballaggio). Il magazzino è esonerato se dimostra il difetto.
- Un terremoto distrugge il magazzino e le merci al suo interno (caso fortuito). Il magazzino non è responsabile se prova che il danno è stato causato dal sisma.
- Frutta deperibile marcisce perché il magazzino non ha attivato il sistema di refrigerazione. Il danno non è dovuto a caso fortuito, natura o vizi, quindi il magazzino è responsabile.
- Merci vengono rubate durante una rapina notturna. Il furto non è elencato tra le eccezioni; il magazzino risponde, a meno che non provi che si tratta di un caso fortuito (es. rapina armata imprevedibile).
Cosa questo articolo non dice
- Non dice nulla sulla determinazione del peso o della qualità delle merci al momento del deposito: queste questioni sono regolate dagli artt. 1788 e seguenti (diritti del depositante) e dalle norme sulla fede di deposito (artt. 1790 ss.).
- Non fissa limiti massimi di risarcimento, a differenza di quanto previsto per gli albergatori (artt. 1785 e ss.). Il risarcimento è integrale, salvo prova delle eccezioni.
- Non si applica ai depositi tra privati (es. un amico che tiene le valigie di un altro): riguarda solo i magazzini generali, imprese professionali che esercitano il deposito pubblico.
- Non regola il caso in cui il depositante stesso abbia danneggiato la merce o l'abbia ritirata in ritardo: in tali casi la responsabilità può essere del depositante per fatto proprio.
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