Art. 2683 Codice Civile

Beni soggetti a trascrizione obbligatoria - Art. 2683

L'art. 2683 c.c. elenca i beni mobili registrati (navi, aeromobili, autoveicoli) per cui è obbligatoria la trascrizione a fini di pubblicità.

Testo ufficiale Art. 2683 Codice Civile — Italia

Devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione, osservate le altre forme di pubblicità stabilite dalla legge, gli atti menzionati negli articoli seguenti, quando hanno per oggetto: 1) le navi e i galleggianti iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione ; 2) gli aeromobili iscritti nei registri indicati dallo stesso codice; 3) gli autoveicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2683 del Codice Civile stabilisce quali beni mobili devono essere resi pubblici mediante la trascrizione nei registri indicati dalla legge. Si tratta di tre categorie: navi e galleggianti iscritti nei registri del codice della navigazione, aeromobili iscritti negli stessi registri, e autoveicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico (PRA).

La trascrizione è un adempimento di pubblicità legale che rende l'atto opponibile ai terzi. Per questi beni la legge impone la trascrizione, ferme restando le altre forme di pubblicità eventualmente richieste (ad esempio, l'iscrizione nei registri stessi).

Quando si applica

  • Acquisto di una nave iscritta nei registri navali italiani: l'atto di compravendita deve essere trascritto per essere opponibile.
  • Registrazione di un nuovo aeromobile: l'atto di proprietà va trascritto nel registro aeronautico.
  • Vendita di un'autovettura già iscritta al PRA: il passaggio di proprietà deve essere trascritto.
  • Costituzione di un'ipoteca su un'imbarcazione registrata: l'atto va trascritto per avere efficacia verso terzi.

Cosa questo articolo non dice

  • Beni immobili (terreni, fabbricati): la loro trascrizione è regolata da altre disposizioni del codice civile, non dall'art. 2683.
  • Veicoli non iscritti al PRA (ad esempio, ciclomotori non soggetti a registrazione): non rientrano nell'obbligo di trascrizione di questo articolo.
  • Galleggianti non iscritti nei registri del codice della navigazione: non sono coperti dalla norma.
  • Trascrizione di domande giudiziali o pignoramenti: sono disciplinati da articoli successivi (artt. 2690 e ss.).

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