Diritti su fede di deposito e nota pegno Art. 1793
L'articolo stabilisce i diritti di chi possiede fede di deposito e nota di pegno nei magazzini generali: riconsegna della merce, divisione e pegno.
Il possessore della fede di deposito unita alla nota di pegno ha diritto alla riconsegna delle cose depositate; egli ha altresì diritto di richiedere che, a sue spese, le cose depositate siano divise in più partite e che per ogni partita gli sia rilasciata una fede di deposito distinta con la nota di pegno in sostituzione del titolo complessivo. Il possessore della sola nota di pegno ha diritto di pegno sulle cose depositate. Il possessore della sola fede di deposito non ha diritto alla riconsegna delle cose depositate, se non osserva le condizioni indicate dall'art. 1795; egli può valersi della facoltà concessa dall'art. 1788.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Nei magazzini generali, le merci custodite possono essere rappresentate da due titoli distinti: la fede di deposito e la nota di pegno. Il possessore che detiene entrambi i titoli unitamente ha il diritto di ritirare la merce. Può inoltre chiedere che la partita depositata sia divisa in più parti a sue spese, ottenendo titoli separati per ciascuna frazione in sostituzione del titolo originale.
Quando i due titoli appartengono a soggetti diversi, le facoltà cambiano. Chi possiede soltanto la nota di pegno vanta un diritto di garanzia reale sulla merce. Chi possiede soltanto la fede di deposito non può ottenere la riconsegna dei beni senza osservare le condizioni stabilite dall'articolo 1795, mantenendo comunque le facoltà previste dall'articolo 1788.
Quando si applica
- Un commerciante presenta sia la fede di deposito sia la nota di pegno al magazzino generale per ritirare l'intera partita di merce.
- Un depositante chiede la suddivisione di una grande partita di merce in lotti minori, pagando le relative spese per ottenere titoli separati.
- Un creditore riceve in garanzia la sola nota di pegno per assicurare la restituzione di un finanziamento.
- Il possessore della sola fede di deposito chiede di prendere visione della merce depositata o di prelevarne campioni.
Cosa questo articolo non dice
- La disciplina della responsabilita dei magazzini generali per la perdita o il deterioramento delle cose custodite.
- Le procedure per la vendita all'asta delle merci in caso di mancato pagamento del debito garantito.
- La procedura dettagliata per il soddisfacimento del creditore pignoraticio rimasto insoddisfatto.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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