Prima girata nota di pegno: obblighi – Art. 1794
Prima girata nota di pegno: indicare ammontare, interessi e scadenza. In difetto, vincola tutto il valore al possessore di buona fede. Salvo rivalsa.
La prima girata della sola nota di pegno deve indicare l'ammontare del credito e degli interessi nonché la scadenza. La girata corredata delle dette indicazioni deve essere trascritta sulla fede di deposito e controfirmata dal giratario. La girata della nota di pegno che non indica l'ammontare del credito vincola, a favore del possessore di buona fede, tutto il valore delle cose depositate. Rimane tuttavia salva al titolare o al terzo possessore della fede di deposito, che abbia pagato una somma non dovuta, l'azione di rivalsa nei confronti del diretto contraente e del possessore di mala fede della nota di pegno.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo riguarda la prima girata (endorsement) della sola 'nota di pegno', uno dei due titoli emessi dai magazzini generali insieme alla 'fede di deposito'. La prima girata deve obbligatoriamente indicare l'ammontare del credito garantito, gli interessi e la scadenza. Inoltre, la girata con queste indicazioni deve essere trascritta sulla fede di deposito e controfirmata dal giratario (chi riceve la nota).
Se la girata non indica l'ammontare del credito, il possessore in buona fede della nota di pegno acquista il diritto sull'intero valore delle merci depositate. Tuttavia, il titolare della fede di deposito (o un terzo possessore) che abbia pagato una somma non dovuta al possessore della nota può agire in rivalsa contro il diretto contraente e contro il possessore in mala fede della nota di pegno.
Quando si applica
- Un commerciante deposita merci in un magazzino generale e riceve una fede di deposito e una nota di pegno. Per ottenere un prestito, gira la sola nota di pegno a una banca, indicando l'importo del finanziamento, gli interessi e la scadenza; la banca controfirma la trascrizione sulla fede di deposito.
- Un possessore di nota di pegno la gira a un terzo senza indicare l'ammontare del credito. Il terzo, in buona fede, si presenta al magazzino chiedendo il ritiro dell'intera merce, e il magazzino deve consegnargliela.
- Il titolare della fede di deposito paga al possessore della nota di pegno una somma per estinguere il debito, ma scopre che il debito era già stato pagato. L'articolo gli permette di rivalersi sul diretto contraente e sul possessore in mala fede della nota.
- Un giratario riceve una nota di pegno con girata completa ma la trascrizione sulla fede di deposito non è controfirmata. La validità della girata potrebbe essere contestata in base a questo articolo.
Cosa questo articolo non dice
- Le girate successive alla prima della nota di pegno (disciplinate dalla circolazione dei titoli in generale).
- I diritti del possessore della sola fede di deposito (trattati dall'art. 1795).
- La nullità della nota di pegno per vizi di forma diversi dall'omissione dell'ammontare (vedi art. 1785-quater).
- L'azione di rivalsa del diretto contraente contro il possessore di mala fede in assenza di pagamento indebito (non prevista da questo articolo).
Articoli collegati
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 1794 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.