Art. 1795 Codice Civile

Ritiro merci con fede di deposito - Art. 1795

Ritiro merci con fede di deposito: depositando somma dovuta si può ritirare prima della scadenza. Per fungibili, ritiro parziale con deposito proporzionale.

Testo ufficiale Art. 1795 Codice Civile — Italia

Il possessore della sola fede di deposito può ritirare le cose depositate anche prima della scadenza del debito per cui furono costituite in pegno, depositando presso i magazzini generali la somma dovuta alla scadenza al creditore pignoratizio. Sotto la responsabilità dei magazzini generali, quando si tratta di merci fungibili, il possessore della sola fede di deposito può ritirare anche parte delle merci, depositando presso i magazzini generali una somma proporzionale all'ammontare del debito garantito dalla nota di pegno e alla quantità delle merci ritirate.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Il possessore della sola fede di deposito (il titolo che rappresenta la merce depositata) può ritirare le merci anche prima della scadenza del debito per cui sono state date in pegno. Per fare ciò, deve depositare presso i magazzini generali l'importo che sarà dovuto al creditore pignoratizio alla scadenza.

Se le merci sono fungibili, può ritirare solo una parte, versando una somma proporzionale al debito garantito e alla quantità ritirata. I magazzini generali sono responsabili della corretta esecuzione di queste operazioni.

Quando si applica

  • Un commerciante che ha dato in pegno un carico di grano vuole ritirare parte del grano prima di aver saldato il debito, depositando una somma proporzionale.
  • Un titolare di fede di deposito che ha bisogno di vendere la merce prima della scadenza del prestito, ma non ha ancora rimborsato il creditore pignoratizio.
  • Un depositante che vuole ritirare l'intera partita di merce prima della scadenza, versando l'intero debito futuro.
  • Un operatore che possiede solo la fede di deposito (senza la nota di pegno) e intende esercitare il diritto di ritiro.
  • Un magazzino generale che deve gestire il ritiro parziale di merci fungibili da parte del possessore della sola fede.

Cosa questo articolo non dice

  • Non regola il ritiro da parte del possessore della nota di pegno (disciplinato dall'art. 1796).
  • Non si applica al ritiro senza deposito di alcuna somma.
  • Non riguarda il diritto del creditore pignoratizio di vendere la merce in caso di inadempimento.
  • Non disciplina la responsabilità per danni alle merci durante il deposito (art. 1787).

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