Art. 1792 Codice Civile

Intestazione e trasferibilità di fede e nota - Art. 1792

La fede di deposito e la nota di pegno possono intestarsi al depositante o a un terzo e trasferirsi congiuntamente o separatamente mediante girata. Art. 1792.

Testo ufficiale Art. 1792 Codice Civile — Italia

La fede di deposito e la nota di pegno possono intestarsi al nome del depositante o di un terzo da questo designato, e sono trasferibili, sia congiuntamente sia separatamente, mediante girata.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 1792 del codice civile disciplina l'intestazione e la circolazione di due documenti: la fede di deposito e la nota di pegno. Questi titoli possono essere intestati al depositante (cioè chi ha depositato la merce) o a un terzo indicato da lui. Inoltre, possono essere trasferiti ad altri, sia insieme che separatamente, tramite la girata, cioè una firma di trasferimento sul retro del documento.

La fede di deposito attesta il deposito di merci presso un magazzino generale, mentre la nota di pegno rappresenta il diritto di pegno su quelle merci. La possibilità di girare questi titoli separatamente consente al depositante di cedere il diritto di pegno senza trasferire la proprietà della merce, o viceversa.

Quando si applica

  • Un depositante di merci presso un magazzino generale vuole cedere il diritto di pegno a una banca senza trasferire la proprietà della merce.
  • Un terzo designato dal depositante riceve l'intestazione della fede di deposito e poi la gira a un acquirente.
  • Un possessore della nota di pegno la gira separatamente dalla fede di deposito a un creditore.
  • Un depositante intesta la fede di deposito a nome di un intermediario per facilitare la vendita.
  • Un creditore che riceve la nota di pegno tramite girata la presenta per l'incasso.

Cosa questo articolo non dice

  • Non disciplina la responsabilità del depositante o del magazzino generale (trattata in altri articoli).
  • Non stabilisce i diritti del possessore della fede di deposito o della nota di pegno (articoli 1793 e seguenti).
  • Non riguarda la vendita delle cose depositate (articolo 1789).
  • Non si applica ai titoli di credito diversi dalla fede di deposito e dalla nota di pegno.

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