Regresso contro i giranti della nota di pegno Art. 1797
Art. 1797 c.c.: la vendita del pegno precede il regresso sui giranti. Termine di quindici giorni dal protesto e prescrizione in tre anni.
Il possessore della nota di pegno non può agire contro il girante, se prima non ha proceduto alla vendita del pegno. I termini per esercitare l'azione di regresso contro i giranti sono quelli stabiliti dalla legge cambiaria e decorrono dal giorno in cui è avvenuta la vendita delle cose depositate. Il possessore della nota di pegno decade dall'azione di regresso contro i giranti, se alla scadenza non leva il protesto o se, entro quindici giorni dal protesto, non fa istanza per la vendita delle cose depositate. Egli conserva tuttavia l'azione contro i giranti della fede di deposito e contro il debitore. Quest'azione si prescrive in tre anni.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questo articolo regola l'azione di regresso che il possessore di una nota di pegno può esercitare contro i giranti del titolo quando la somma dovuta non viene pagata alla scadenza. La nota di pegno è il titolo rappresentativo che attesta il vincolo di garanzia sulle merci depositate nei magazzini generali.
Per potersi rivolgere ai giranti, il possessore della nota di pegno deve prima procedere alla vendita delle merci depositate. Inoltre, l'azione di regresso è soggetta a condizioni precise: occorre levata del protesto alla scadenza e successiva istanza di vendita entro quindici giorni dal protesto stesso, pena la decadenza dalla possibilità di agire contro i giranti della nota di pegno.
Se il possessore decade dall'azione di regresso sulla nota di pegno, mantiene comunque la possibilità di agire direttamente contro il debitore principale e contro i giranti della fede di deposito. Per questa specifica azione, la legge fissa un termine di prescrizione pari a tre anni.
Quando si applica
- Un portatore di nota di pegno rimasto insoddisfatto alla scadenza avvia la procedura di vendita delle merci depositate per poi agire in regresso contro chi gli ha girato il titolo
- Un creditore chiede la vendita delle cose depositate entro quindici giorni dal protesto per non perdere il diritto di regresso verso i giranti della nota di pegno
- Il possessore della nota di pegno agirà contro il debitore originario o i giranti della fede di deposito entro il termine di prescrizione di tre anni
Cosa questo articolo non dice
- La procedura di vendita delle cose depositate presso i magazzini generali, disciplinata dall'Art. 1789
- La disciplina dei diritti spettanti al possessore della sola fede di deposito, regolata dall'Art. 1795
- I diritti e le facoltà generali del possessore della nota di pegno non soddisfatto alla scadenza, previsti dall'Art. 1796
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