Art. 182 Codice Civile

Atti straordinari con coniuge assente - Art. 182

Se un coniuge è lontano o impedito e manca la procura, l'altro può compiere gli atti straordinari solo con autorizzazione del giudice.

Testo ufficiale Art. 182 Codice Civile — Italia

Amministrazione affidata ad uno solo dei coniugi. In caso di lontananza o di altro impedimento di uno dei coniugi l'altro, in mancanza di procura del primo risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, può compiere, previa autorizzazione del giudice e con le cautele eventualmente da questo stabilite, gli atti necessari per i quali è richiesto, a norma dell'articolo 180, il consenso di entrambi i coniugi. Nel caso di gestione comune di azienda, uno dei coniugi può essere delegato dall'altro al compimento di tutti gli atti necessari all'attività dell'impresa .

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

In regime di comunione legale, il compimento degli atti di straordinaria amministrazione richiede la partecipazione di entrambi i coniugi. L'articolo 182 disciplina le ipotesi in cui uno dei due sia lontano o si trovi nell'impossibilità di esprimere la propria volontà.

In assenza di una procura formale redatta da un notaio o con firma autenticata, il coniuge presente non può sostituirsi all'altro di propria iniziativa. Per compiere atti per cui l'articolo 180 esige il consenso congiunto, occorre chiedere preventivamente l'autorizzazione al giudice, il quale può prescrivere cautele e garanzie a tutela del patrimonio comune.

Nel caso di un'azienda gestita congiuntamente dai coniugi, la norma prevede un meccanismo più snello: uno dei coniugi può delegare l'altro a compiere tutti gli atti necessari al funzionamento dell'impresa.

Quando si applica

  • Vendere o ipotecare l'immobile in comunione mentre uno dei due coniugi si trova all'estero senza aver lasciato una procura notarile.
  • Stipulare un atto di straordinaria amministrazione quando l'altro coniuge è ricoverato per una grave patologia e non può firmare.
  • Delegare formalmente l'altro coniuge alla firma di contratti d'affari e operatività aziendale nell'impresa familiare gestita insieme.

Cosa questo articolo non dice

  • Il rifiuto intenzionale e ingiustificato del coniuge di firmare un atto pur essendo presente, disciplinato dall'articolo 181.
  • L'esclusione definitiva di un coniuge dall'amministrazione per incapacità o cattiva gestione dei beni, regolata dall'articolo 183.
  • Il compimento di atti di ordinaria amministrazione, che ciascun coniuge può disporre disgiuntamente.

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