Art. 1823 Codice Civile

Definizione di conto corrente ordinario Art. 1823

L'art. 1823 definisce il conto corrente ordinario: i crediti reciproci restano inesigibili fino alla chiusura, quando diventa esigibile il saldo.

Testo ufficiale Art. 1823 Codice Civile — Italia

Il conto corrente è il contratto col quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto. Il saldo del conto è esigibile alla scadenza stabilita. Se non è richiesto il pagamento, il saldo si considera quale prima rimessa di un nuovo conto e il contratto s'intende rinnovato a tempo indeterminato.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Il contratto di conto corrente ordinario è l'accordo con cui due parti che hanno continui rapporti d'affari decidono di non saldare ogni singola prestazione o fornitura al momento in cui avviene. I reciproci crediti vengono annotati in un conto e restano congelati, cioè inesigibili e indisponibili, fino al termine stabilito.

Alla scadenza prevista dal contratto, si compensano le rispettive voci e si calcola la differenza tra dare e avere (il saldo). Solo questo saldo finale diventa riscuotibile da chi risulta creditore. Se alla scadenza il saldo non viene pagato né ne viene richiesto il pagamento, esso diventa la prima annotazione di un nuovo conto e il rapporto prosegue a tempo indeterminato.

È importante distinguere questo contratto dal comune conto corrente bancario utilizzato dai cittadini per depositare denaro, fare bonifici o usare carte di credito.

Quando si applica

  • Due aziende partner che si scambiano continuamente forniture di beni e annotano i reciproci crediti per liquidarli solo a fine anno.
  • Due commercianti che posticipano il pagamento dei rispetti debiti commerciali per compensarli al termine del periodo contrattuale.
  • Il rinnovo automatico a tempo indeterminato dell'accordo di gestione dei crediti reciproci quando nessuna parte chiede il saldo finale.

Cosa questo articolo non dice

  • Il conto corrente bancario utilizzato dai privati per depositare denaro o accreditare lo stipendio (disciplinato dall'Art. 1834).
  • La contestazione o l'approvazione degli estratti conto e la correzione di errori di calcolo (regolate dagli Art. 1831 e 1832).
  • L'esclusione di specifici crediti dal conteggio reciproco (trattata dall'Art. 1824).

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