Art. 1830 Codice Civile

Sequestro o pignoramento del saldo - Art. 1830

Art. 1830: sequestro o pignoramento del saldo di conto corrente. Vieta nuove rimesse del correntista non debitore. Rimesse per diritti pregressi escluse.

Testo ufficiale Art. 1830 Codice Civile — Italia

Se il creditore di un correntista ha sequestrato o pignorato l'eventuale saldo del conto spettante al suo debitore, l'altro correntista non può, con nuove rimesse, pregiudicare le ragioni del creditore. Non si considerano nuove rimesse quelle fatte in dipendenza di diritti sorti prima del sequestro o del pignoramento. Il correntista presso cui è stato eseguito il sequestro o il pignoramento deve darne notizia all'altro. Ciascuno di essi può recedere dal contratto.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 1830 si applica al contratto di conto corrente (art. 1823), in cui due parti (correntisti) si scambiano rimesse annotate in conto. Se il creditore di un correntista ottiene un sequestro o pignoramento del saldo spettante al proprio debitore, l'altro correntista non può effettuare nuove rimesse che riducano il saldo a danno del creditore.

Non sono considerate nuove rimesse quelle effettuate in base a diritti già sorti prima del sequestro o pignoramento (ad esempio, pagamenti per merci già consegnate). Il correntista presso cui è stato eseguito il provvedimento deve informare l'altro correntista. Inoltre, ciascuno dei due correntisti può recedere dal contratto.

Quando si applica

  • Un creditore pignora il saldo del conto corrente bancario del proprio debitore; la banca, come altro correntista, non può accettare nuovi versamenti del debitore che riducano il saldo a favore del creditore.
  • In un conto corrente tra due imprese, il creditore di una sequestra il saldo spettante a questa; l'altra impresa non può fare rimesse per spostare fondi e danneggiare il creditore.
  • Il correntista (es. banca) presso cui è eseguito il pignoramento deve notificare l'avvenuto provvedimento all'altro correntista (il debitore o l'altra parte).
  • Dopo il sequestro, uno dei due correntisti decide di recedere dal contratto di conto corrente, chiudendo il rapporto.

Cosa questo articolo non dice

  • Non regola il pignoramento di un conto corrente cointestato tra più persone (a firma congiunta o disgiunta); per quelli valgono altre norme sulla comunione.
  • Non si applica al semplice deposito bancario in cui la banca è mera custode e non vi sono rimesse reciproche tra banca e cliente.
  • Non disciplina l'ordine di priorità tra più creditori che abbiano ottenuto sequestri o pignoramenti sullo stesso saldo.

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