Diminuzione della garanzia - Art. 1850
La banca può chiedere supplemento di garanzia se il valore diminuisce almeno di un decimo, e vendere il pegno se non ottempera. Art. 1850.
Se il valore della garanzia diminuisce almeno di un decimo rispetto a quello che era al tempo del contratto, la banca può chiedere al debitore un supplemento di garanzia nei termini d'uso, con la diffida che, in mancanza, si procederà alla vendita dei titoli o delle merci dati in pegno. Se il debitore non ottempera alla richiesta, la banca può procedere alla vendita a norma del secondo e quarto comma dell'art. 2797. La banca ha diritto al rimborso immediato del residuo non soddisfatto col ricavato della vendita.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo si applica quando il valore della garanzia data in pegno (titoli o merci) diminuisce almeno di un decimo rispetto al momento del contratto. A quel punto la banca può chiedere al debitore un supplemento di garanzia, fissando un termine e avvertendolo che, in mancanza, procederà alla vendita del pegno.
Se il debitore non ottempera, la banca vende i titoli o le merci secondo le regole del secondo e quarto comma dell'art. 2797. Dopo la vendita, se il ricavato non copre l'intero debito, la banca ha diritto al rimborso immediato della parte residua.
Quando si applica
- Un commerciante dà in pegno un lotto di merci a garanzia di un prestito; il prezzo di mercato delle merci crolla di oltre un decimo. La banca chiede un supplemento di garanzia.
- Un investitore deposita azioni come pegno; il valore azionario diminuisce di oltre un decimo. La banca diffida e, in assenza di supplemento, vende le azioni.
- Un debitore non ha liquidità per fornire il supplemento richiesto. La banca vende il pegno e chiede il pagamento immediato della differenza non coperta.
- Il pegno consiste in titoli di Stato; un aumento dei tassi ne riduce il valore. La banca attiva la procedura dell'articolo 1850.
Cosa questo articolo non dice
- Questa norma non si applica ai pegni di crediti o di altri diritti, ma solo a titoli e merci.
- Non regola la diminuzione della garanzia dovuta a deterioramento o vizio della cosa, ma solo la perdita di valore di mercato.
- Non dà al debitore il diritto di chiedere una riduzione della garanzia se il valore aumenta.
- Non si applica alle garanzie personali (fideiussioni) o ipotecarie, che seguono altre disposizioni.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
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Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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