Ritiro parziale pegno titoli/merci – Art. 1849
Il contraente può ritirare in parte i titoli o merci in pegno rimborsando proporzionalmente, salvo che il credito residuo sia insufficientemente garantito.
Il contraente, anche prima della scadenza del contratto, può ritirare in parte i titoli o le merci dati in pegno, previo rimborso proporzionale delle somme anticipate e delle altre somme spettanti alla banca secondo la disposizione dell'articolo precedente, salvo che il credito residuo risulti insufficientemente garantito.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 1849 permette a chi ha dato in pegno titoli o merci (il contraente) di ritirarli in parte prima della scadenza del contratto, a condizione che rimborsi alla banca una quota proporzionale delle somme anticipate e delle altre spese (come quelle di custodia, previste dall'articolo 1848).
Il diritto al ritiro parziale è subordinato al fatto che il credito residuo rimanga sufficientemente garantito. Se, dopo il ritiro, la garanzia residua è insufficiente, la banca può rifiutare il ritiro. La norma si applica ai pegni regolari a garanzia di anticipazioni bancarie.
Quando si applica
- Un imprenditore che ha impegnato azioni quotate come garanzia di un finanziamento, e vuole venderne una parte per far fronte a un esborso urgente, può ritirarle rimborsando una quota del debito.
- Un commerciante che ha dato in pegno un lotto di merci per ottenere un anticipo, e desidera prelevare una parte di quelle merci per venderle, può farlo pagando proporzionalmente.
- Una società che ha depositato obbligazioni in pegno presso una banca, e intende riscattare alcune obbligazioni prima della scadenza del contratto, può esercitare il ritiro parziale.
- Un privato che ha ottenuto un prestito con pegno su titoli e, nel corso del rapporto, riceve una somma di denaro che vuole utilizzare per ridurre il debito e liberare parte dei titoli.
Cosa questo articolo non dice
- Non copre il ritiro totale dei titoli o merci: per quello occorre estinguere l'intero debito, non solo una parte proporzionale.
- Non si applica se il credito residuo diventa insufficientemente garantito: la banca può rifiutare il ritiro parziale, situazione disciplinata dall'articolo 1850 (diminuzione della garanzia).
- Non riguarda il pegno irregolare (art. 1851), dove la banca diventa proprietaria dei beni e non si applica il meccanismo del ritiro parziale.
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