Art. 184 Codice Civile

Atti senza consenso del coniuge - Art. 184

Atti senza consenso coniugale: annullabilità entro un anno (beni immobili o mobili registrati art. 2683) o obbligo di ricostituzione (altri mobili).

Testo ufficiale Art. 184 Codice Civile — Italia

Atti compiuti senza il necessario consenso. Gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro coniuge e da questo non convalidati sono annullabili se riguardano beni immobili o beni mobili elencati nell'articolo 2683. L'azione può essere proposta dal coniuge il cui consenso era necessario entro un anno dalla data in cui ha avuto conoscenza dell'atto e in ogni caso entro un anno dalla data di trascrizione. Se l'atto non sia stato trascritto e quando il coniuge non ne abbia avuto conoscenza prima dello scioglimento della comunione l'azione non può essere proposta oltre l'anno dallo scioglimento stesso. Se gli atti riguardano beni mobili diversi da quelli indicati nel primo comma, il coniuge che li ha compiuti senza il consenso dell'altro è obbligato su istanza di quest'ultimo a ricostituire la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell'atto o, qualora ciò non sia possibile, al pagamento dell'equivalente secondo i valori correnti all'epoca della ricostituzione della comunione .

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questa norma si applica quando un coniuge compie un atto su beni in comunione legale senza il consenso dell'altro, e quest'ultimo non lo ha convalidato successivamente. La conseguenza dipende dal tipo di bene.

Se l'atto riguarda beni immobili o beni mobili registrati (quelli dell'art. 2683, come autoveicoli, navi, aeromobili), l'atto è annullabile. Il coniuge che non ha consentito può chiedere l'annullamento entro un anno. Il termine decorre dalla data in cui ha avuto conoscenza dell'atto, o dalla data di trascrizione, se l'atto è stato trascritto. Se l'atto non è stato trascritto e il coniuge non ne ha saputo nulla prima dello scioglimento della comunione, il termine è di un anno dallo scioglimento.

Se l'atto riguarda altri beni mobili (non registrati), l'atto non è annullabile. Invece, il coniuge che ha agito senza consenso è obbligato a ricostituire la comunione come era prima, o, se non è possibile, a pagare l'equivalente secondo i valori correnti al momento della ricostituzione.

Quando si applica

  • Il marito vende un appartamento di proprietà della comunione senza il consenso della moglie.
  • La moglie vende l'automobile (bene mobile registrato) senza il consenso del marito.
  • Il marito acquista un orologio di lusso con fondi della comunione senza informare la moglie.
  • Un coniuge costituisce un'ipoteca su un immobile comune senza il consenso dell'altro.
  • Un coniuge dona un terreno comune a un terzo senza il consenso dell'altro.

Cosa questo articolo non dice

  • Atti compiuti prima del matrimonio o prima che la comunione avesse effetto.
  • Atti riguardanti beni personali di un coniuge (ad esempio ereditati o donati a lui personalmente).
  • Atti che sono stati successivamente convalidati dall'altro coniuge.
  • Atti di ordinaria amministrazione per i quali non è richiesto il consenso dell'altro coniuge.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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