Intimazione e vendita del pegno - Art. 2797
Il creditore pignoratizio intima il pagamento con 5 giorni per l'opposizione; passato il termine, può vendere all'asta o a prezzo di mercato.
Prima di procedere alla vendita il creditore, a mezzo di ufficiale giudiziario, deve intimare al debitore di pagare il debito e gli accessori, avvertendolo che, in mancanza, si procederà alla vendita. L'intimazione deve essere notificata anche al terzo che abbia costituito il pegno. Se entro cinque giorni dall'intimazione non è proposta opposizione, o se questa è rigettata, il creditore può far vendere la cosa al pubblico incanto, o, se la cosa ha un prezzo di mercato, anche a prezzo corrente, a mezzo di persona autorizzata a tali atti. Se il debitore non ha residenza o domicilio eletto nel luogo di residenza del creditore, il termine per l'opposizione è determinato a norma dell' art. 166 del codice di procedura civile . Il giudice, sull'opposizione del costituente, può limitare la vendita a quella tra più cose date in pegno, il cui valore basti a pagare il debito. Per la vendita della cosa data in pegno le parti possono convenire forme diverse.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo stabilisce la procedura che il creditore deve seguire per vendere la cosa ricevuta in pegno. Prima di vendere, deve intimare al debitore (e a chi ha costituito il pegno) di pagare il debito, avvertendo che altrimenti si procederà alla vendita. Il debitore ha 5 giorni per opporsi, termine che si allunga se il debitore non risiede nello stesso luogo del creditore (secondo l'art. 166 c.p.c.).
Se non c'è opposizione o questa viene rigettata, il creditore può vendere la cosa all'asta pubblica oppure, se ha un prezzo di mercato, a prezzo corrente tramite una persona autorizzata. Su opposizione del costituente, il giudice può limitare la vendita solo ad alcune delle cose date in pegno, se sufficienti a coprire il debito. Le parti possono concordare forme di vendita diverse da quelle previste.
Quando si applica
- Un creditore ha in pegno un orologio di valore e intima al debitore di pagare entro 5 giorni, minacciando la vendita all'asta.
- Il debitore abita in un'altra regione: il termine per opporsi viene calcolato secondo l'art. 166 c.p.c. e quindi è più lungo.
- Il giudice, su opposizione del debitore, decide che solo uno dei due gioielli dati in pegno sia venduto, perché basta a coprire il debito.
- Le parti hanno concordato nel contratto di pegno che la vendita avvenga tramite un gioielliere di fiducia, anziché all'asta pubblica.
Cosa questo articolo non dice
- Non dice cosa accade se il debitore paga dopo l'intimazione ma prima della vendita (la vendita non dovrebbe più avvenire, ma l'articolo non lo specifica).
- Non regola la vendita del pegno in caso di fallimento del debitore (disciplina speciale).
- Non si applica al pegno di crediti (articoli 2803-2804) né al pegno di diritti diversi (art. 2806).
- Non stabilisce le conseguenze se il creditore vende senza aver fatto l'intimazione (violazione della procedura, ma l'articolo non lo dice).
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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