Art. 2797 Codice Civile

Intimazione e vendita del pegno - Art. 2797

Il creditore pignoratizio intima il pagamento con 5 giorni per l'opposizione; passato il termine, può vendere all'asta o a prezzo di mercato.

Testo ufficiale Art. 2797 Codice Civile — Italia

Prima di procedere alla vendita il creditore, a mezzo di ufficiale giudiziario, deve intimare al debitore di pagare il debito e gli accessori, avvertendolo che, in mancanza, si procederà alla vendita. L'intimazione deve essere notificata anche al terzo che abbia costituito il pegno. Se entro cinque giorni dall'intimazione non è proposta opposizione, o se questa è rigettata, il creditore può far vendere la cosa al pubblico incanto, o, se la cosa ha un prezzo di mercato, anche a prezzo corrente, a mezzo di persona autorizzata a tali atti. Se il debitore non ha residenza o domicilio eletto nel luogo di residenza del creditore, il termine per l'opposizione è determinato a norma dell' art. 166 del codice di procedura civile . Il giudice, sull'opposizione del costituente, può limitare la vendita a quella tra più cose date in pegno, il cui valore basti a pagare il debito. Per la vendita della cosa data in pegno le parti possono convenire forme diverse.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo stabilisce la procedura che il creditore deve seguire per vendere la cosa ricevuta in pegno. Prima di vendere, deve intimare al debitore (e a chi ha costituito il pegno) di pagare il debito, avvertendo che altrimenti si procederà alla vendita. Il debitore ha 5 giorni per opporsi, termine che si allunga se il debitore non risiede nello stesso luogo del creditore (secondo l'art. 166 c.p.c.).

Se non c'è opposizione o questa viene rigettata, il creditore può vendere la cosa all'asta pubblica oppure, se ha un prezzo di mercato, a prezzo corrente tramite una persona autorizzata. Su opposizione del costituente, il giudice può limitare la vendita solo ad alcune delle cose date in pegno, se sufficienti a coprire il debito. Le parti possono concordare forme di vendita diverse da quelle previste.

Quando si applica

  • Un creditore ha in pegno un orologio di valore e intima al debitore di pagare entro 5 giorni, minacciando la vendita all'asta.
  • Il debitore abita in un'altra regione: il termine per opporsi viene calcolato secondo l'art. 166 c.p.c. e quindi è più lungo.
  • Il giudice, su opposizione del debitore, decide che solo uno dei due gioielli dati in pegno sia venduto, perché basta a coprire il debito.
  • Le parti hanno concordato nel contratto di pegno che la vendita avvenga tramite un gioielliere di fiducia, anziché all'asta pubblica.

Cosa questo articolo non dice

  • Non dice cosa accade se il debitore paga dopo l'intimazione ma prima della vendita (la vendita non dovrebbe più avvenire, ma l'articolo non lo specifica).
  • Non regola la vendita del pegno in caso di fallimento del debitore (disciplina speciale).
  • Non si applica al pegno di crediti (articoli 2803-2804) né al pegno di diritti diversi (art. 2806).
  • Non stabilisce le conseguenze se il creditore vende senza aver fatto l'intimazione (violazione della procedura, ma l'articolo non lo dice).

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