Esecuzione d'incarichi bancari - Art. 1856
Banca risponde per mandato esecuzione incarichi correntista. Senza filiali in piazza, può incaricare altra banca o corrispondente.
La banca risponde secondo le regole del mandato per l'esecuzione d'incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente. Se l'incarico deve eseguirsi su una piazza dove non esistono filiali della banca, questa può incaricare dell'esecuzione un'altra banca o un suo corrispondente.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo stabilisce che la banca, quando esegue un incarico ricevuto dal correntista o da un altro cliente, risponde secondo le regole del mandato. Ciò significa che la banca agisce come mandataria e deve eseguire l'incarico con la diligenza del buon mandatario. Se l'incarico deve essere eseguito in una città dove la banca non ha filiali, essa può affidare l'esecuzione a un'altra banca o a un suo corrispondente. In quel caso, la responsabilità della banca originaria resta regolata dal mandato, ma la scelta del corrispondente è una sua facoltà, non un obbligo.
Quando si applica
- Un correntista ordina un bonifico verso un conto all'estero e la banca sbaglia il codice IBAN, causando un ritardo nel pagamento.
- Un cliente chiede alla banca di pagare una cambiale in una piccola città dove la banca non ha sportelli; la banca incarica un corrispondente locale per eseguire il pagamento.
- Un cliente dà alla banca l'ordine di acquistare titoli in Borsa e la banca esegue l'ordine a un prezzo diverso da quello indicato, a causa di un errore del proprio incaricato.
Cosa questo articolo non dice
- Non copre la responsabilità della banca per la custodia di titoli o merci in pegno (disciplinata dagli articoli 1846-1851).
- Non regola la compensazione tra saldi di più conti correnti (art. 1853).
- Non si applica alla revoca del contratto di conto corrente da parte della banca (art. 1845).
- Non riguarda l'amministrazione dei beni personali del coniuge (art. 185).
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