Art. 1857 Codice Civile

Norme applicabili al conto corrente - Art. 1857

L'articolo 1857 del Codice Civile stabilisce che alle operazioni regolate in conto corrente si applicano le norme degli articoli 1826, 1829 e 1832.

Testo ufficiale Art. 1857 Codice Civile — Italia

Alle operazioni regolate in conto corrente si applicano le norme degli articoli 1826, 1829 e 1832.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 1857 è una norma di rinvio: non contiene una disciplina autonoma, ma richiama gli articoli 1826, 1829 e 1832 del codice civile, stabilendo che le loro disposizioni si applicano alle operazioni regolate in conto corrente.

Per comprendere le regole che governano il conto corrente, è quindi necessario consultare quegli articoli. L'articolo 1857 si limita a indicare il quadro normativo di riferimento.

Quando si applica

  • Un cliente versa una somma di denaro sul proprio conto corrente.
  • Il correntista preleva denaro dal conto presso lo sportello.
  • La banca calcola periodicamente gli interessi sul saldo del conto.
  • Il correntista e la banca chiudono il conto e determinano il saldo finale.

Cosa questo articolo non dice

  • L'articolo 1857 non fissa il tasso di interesse applicabile al conto corrente; tale tasso è determinato dalle norme richiamate o dal contratto.
  • Non disciplina le modalità di estinzione del rapporto di conto corrente, che sono regolate altrove.
  • Non contiene norme sulla responsabilità della banca per errori nelle operazioni di conto corrente.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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Questa pagina riporta il testo dell'art. 1857 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

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