Norme applicabili al conto corrente - Art. 1857
L'articolo 1857 del Codice Civile stabilisce che alle operazioni regolate in conto corrente si applicano le norme degli articoli 1826, 1829 e 1832.
Alle operazioni regolate in conto corrente si applicano le norme degli articoli 1826, 1829 e 1832.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 1857 è una norma di rinvio: non contiene una disciplina autonoma, ma richiama gli articoli 1826, 1829 e 1832 del codice civile, stabilendo che le loro disposizioni si applicano alle operazioni regolate in conto corrente.
Per comprendere le regole che governano il conto corrente, è quindi necessario consultare quegli articoli. L'articolo 1857 si limita a indicare il quadro normativo di riferimento.
Quando si applica
- Un cliente versa una somma di denaro sul proprio conto corrente.
- Il correntista preleva denaro dal conto presso lo sportello.
- La banca calcola periodicamente gli interessi sul saldo del conto.
- Il correntista e la banca chiudono il conto e determinano il saldo finale.
Cosa questo articolo non dice
- L'articolo 1857 non fissa il tasso di interesse applicabile al conto corrente; tale tasso è determinato dalle norme richiamate o dal contratto.
- Non disciplina le modalità di estinzione del rapporto di conto corrente, che sono regolate altrove.
- Non contiene norme sulla responsabilità della banca per errori nelle operazioni di conto corrente.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
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