Art. 1864 Codice Civile

Garanzia della rendita semplice con ipoteca Art. 1864

L'Art. 1864 c.c. richiede che la rendita semplice sia garantita con ipoteca su un immobile; in mancanza, il capitale è ripetibile.

Testo ufficiale Art. 1864 Codice Civile — Italia

La rendita semplice deve essere garantita con ipoteca sopra un immobile; altrimenti il capitale è ripetibile.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

La rendita semplice è una prestazione periodica di denaro o altre cose fungibili, costituita a titolo oneroso o gratuito. L'articolo 1864 impone che il debitore conceda un'ipoteca su un immobile a garanzia di tale rendita.

Se la garanzia ipotecaria non viene prestata, il creditore (costituente) ha diritto di ripetere il capitale versato per la costituzione della rendita. La norma non disciplina le modalità di iscrizione dell'ipoteca, ma solo l'obbligo di prestarla.

Quando si applica

  • Tizio costituisce una rendita semplice a favore di Caio ma non concede ipoteca: Caio può chiedere la restituzione del capitale.
  • Una persona acquista una rendita semplice da un venditore e il contratto non prevede ipoteca: il compratore può ripetere il prezzo.
  • In un testamento si lascia una rendita semplice a un erede senza specificare ipoteca: l'erede può pretendere la garanzia o il capitale.
  • Una società emette rendite semplici senza ipoteca: gli acquirenti possono chiedere indietro il capitale versato.

Cosa questo articolo non dice

  • Non si applica alla rendita fondiaria (disciplinata dall'art. 1863).
  • Non riguarda rendite perpetue garantite con altre forme di garanzia (es. pegno).
  • Non stabilisce le modalità di iscrizione dell'ipoteca, ma solo l'obbligo di prestarla.
  • Non si applica alle rendite dello Stato (art. 1871).

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