Art. 1863 Codice Civile

Rendita fondiaria e rendita semplice - Art. 1863

Art. 1863 c.c. definisce la rendita fondiaria come costituita da alienazione di immobile e la rendita semplice come costituita da cessione di capitale.

Testo ufficiale Art. 1863 Codice Civile — Italia

È fondiaria la rendita costituita mediante alienazione di un immobile. È semplice quella costituita mediante cessione di un capitale.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 1863 del Codice Civile definisce due tipi di rendita in base al modo di costituzione.

La rendita fondiaria è quella costituita mediante alienazione di un immobile: chi trasferisce la proprietà di un immobile riceve una rendita periodica.

La rendita semplice è invece costituita mediante cessione di un capitale: chi dà una somma di denaro riceve una rendita.

Quando si applica

  • Un proprietario vende un terreno e in cambio ottiene una rendita vitalizia.
  • Una persona investe una somma di denaro (capitale) e riceve una rendita fissa.
  • Un genitore trasferisce un immobile a un figlio in cambio di una rendita periodica.
  • Un risparmiatore versa un capitale a una banca e ottiene una rendita semplice.

Cosa questo articolo non dice

  • Non tratta della garanzia della rendita (art. 1864).
  • Non disciplina il diritto di riscatto (art. 1865).
  • Non si applica alle rendite dello Stato (art. 1871).
  • Non copre le altre prestazioni perpetue (art. 1869).

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