Rendite dello Stato: esclusione dal capo (Art. 1871)
L'articolo 1871 del Codice Civile stabilisce che le disposizioni del capo non si applicano alle rendite emesse dallo Stato, cioè ai titoli di Stato.
Le disposizioni di questo capo non si applicano alle rendite emesse dallo Stato.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 1871 del Codice Civile italiano esclude le rendite emesse dallo Stato dall'applicazione delle norme contenute in questo capo.
Il capo in questione disciplina le rendite perpetue e le rendite vitalizie, cioè contratti con cui una parte si obbliga a corrispondere periodicamente una somma di denaro. Le regole sul riscatto, sulla garanzia, sulla risoluzione e su altri aspetti non si applicano ai titoli di Stato, che sono invece soggetti a leggi speciali.
Quando si applica
- Un investitore che possiede BTP (Buoni del Tesoro Poliennali) non può invocare le norme sul riscatto forzoso previste per le rendite perpetue.
- Una persona che stipula con lo Stato un contratto di rendita vitalizia non è soggetta alle regole del capo, ma a leggi specifiche.
- Un erede che riceve titoli di Stato in eredità non può applicare le disposizioni sulla ricognizione della rendita.
- Un creditore che vuole pignorare una rendita emessa dallo Stato non può usare le norme del capo sul sequestro.
Cosa questo articolo non dice
- Molti credono che l'articolo 1871 stabilisca le regole per le rendite dello Stato, ma in realtà le esclude soltanto.
- Si potrebbe pensare che i titoli di Stato siano disciplinati dagli articoli del capo, ma non è così: la loro disciplina è in leggi speciali.
- Alcuni cercano qui le norme sulla tassazione delle rendite statali, che non sono trattate nel Codice Civile.
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