Riscatto della rendita perpetua - Art. 1865
La rendita perpetua è sempre redimibile dal debitore: il divieto non può eccedere dieci anni (semplice) o trenta (fondiaria) e un anno di preavviso.
La rendita perpetua è redimibile a volontà del debitore, nonostante qualunque convenzione contraria. Le parti possono tuttavia convenire che il riscatto non possa eseguirsi durante la vita del beneficiario o prima di un certo termine, il quale non può eccedere i dieci anni nella rendita semplice e i trenta anni nella rendita fondiaria. Può anche stipularsi che il debitore non esegua il riscatto senza averne dato preavviso al beneficiario. Il termine di preavviso non può eccedere l'anno. Se sono convenuti termini più lunghi, essi si riducono nei limiti sopra stabiliti.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa norma stabilisce che il debitore di una rendita perpetua ha sempre il diritto irrinunciabile di liberarsi dall'obbligo pagando la capitale corrispondente (riscatto o redenzione). Eventuali patti con cui il debitore rinuncia del tutto a questo diritto sono nulli e privi di effetto.
Le parti possono tuttavia concordare dei limiti temporali al riscatto. È possibile stabilire che il riscatto non avvenga durante la vita del beneficiario o prima di un certo termine. Questo termine non può però superare dieci anni per la rendita semplice o trenta anni per la rendita fondiaria.
È inoltre consentito prevedere l'obbligo di un preavviso prima di effettuare il riscatto, ma la durata del preavviso non può superare l'anno. Qualsiasi termine contrattuale più lungo fissato dalle parti viene automaticamente ridotto ai limiti massimi di legge.
Quando si applica
- Un debitore vuole riscattare una rendita fondiaria gravante su un immobile nonostante una clausola contrattuale che ne vietava a tempo indeterminato il riscatto.
- Un beneficiario pretende di bloccare il riscatto della rendita semplice invocando un accordo che ne vietava l'esercizio per venti anni.
- Il debitore invia un preavviso di riscatto e il beneficiario sostiene che il termine pattuito di due anni sia valido ed efficacie.
Cosa questo articolo non dice
- Le modalità pratiche di calcolo e le procedure per l'esercizio concreto della somma di riscatto, regolate dall'articolo 1866.
- I casi in cui il beneficiario può costringere il debitore al riscatto forzoso per insolvenza o mancanza di garanzie, disciplinati dagli articoli 1867 e 1868.
- Il riscatto o la risoluzione della rendita vitalizia, governati dalle norme specifiche in materia di contratto di rendita vitalizia.
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