Rendita su persona già defunta: nullità - Art. 1876
Il contratto di rendita vitalizia è nullo se la persona sulla cui vita è costituita era già morta al momento della stipula. Art. 1876 Codice Civile.
Il contratto è nullo, se la rendita è costituita per la durata della vita di persona che, al tempo del contratto, aveva già cessato di vivere.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 1876 del Codice Civile disciplina la nullità del contratto di rendita vitalizia quando la persona sulla cui durata della vita è costituita la rendita risulti già deceduta al momento della conclusione del contratto.
La rendita vitalizia è un contratto con cui una parte (costituente) si obbliga a corrispondere all'altra (beneficiario) una somma periodica per tutta la durata della vita di una persona determinata (che può essere il beneficiario stesso o un terzo). Se al momento della stipula quella persona è già morta, il contratto è nullo, cioè privo di effetti giuridici fin dall'origine.
La nullità è assoluta e può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse. Il contratto non produce alcun obbligo di pagamento e le somme eventualmente già versate devono essere restituite secondo le regole della ripetizione dell'indebito.
Quando si applica
- Tizio costituisce una rendita vitalizia a favore di Caio, con durata commisurata alla vita di Sempronio. Al momento del contratto Sempronio era già morto. Il contratto è nullo.
- Un contratto di vitalizio oneroso prevede che la rendita sia corrisposta fino alla morte di un terzo indicato, ma quel terzo era deceduto prima della firma del contratto.
- Una rendita è costituita per la durata della vita di un beneficiario, ma il beneficiario era già morto al momento della stipula (ad esempio per errore sulla sua esistenza).
- In una successione, un erede costituisce una rendita vitalizia a favore di un altro erede, ma la vita di riferimento è quella di un parente già defunto.
Cosa questo articolo non dice
- Non riguarda la nullità per morte sopravvenuta dopo la stipula del contratto. Questa è disciplinata dall'articolo 1877 sulla risoluzione del contratto di vitalizio oneroso.
- Non riguarda la determinazione della durata della rendita per persone viventi, che è regolata dall'articolo 1873.
- Non riguarda la costituzione di rendita a favore di più persone, disciplinata dall'articolo 1874.
- Non riguarda la mancanza di pagamento delle rate scadute, che è trattata dall'articolo 1878.
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