Art. 1876 Codice Civile

Rendita su persona già defunta: nullità - Art. 1876

Il contratto di rendita vitalizia è nullo se la persona sulla cui vita è costituita era già morta al momento della stipula. Art. 1876 Codice Civile.

Testo ufficiale Art. 1876 Codice Civile — Italia

Il contratto è nullo, se la rendita è costituita per la durata della vita di persona che, al tempo del contratto, aveva già cessato di vivere.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 1876 del Codice Civile disciplina la nullità del contratto di rendita vitalizia quando la persona sulla cui durata della vita è costituita la rendita risulti già deceduta al momento della conclusione del contratto.

La rendita vitalizia è un contratto con cui una parte (costituente) si obbliga a corrispondere all'altra (beneficiario) una somma periodica per tutta la durata della vita di una persona determinata (che può essere il beneficiario stesso o un terzo). Se al momento della stipula quella persona è già morta, il contratto è nullo, cioè privo di effetti giuridici fin dall'origine.

La nullità è assoluta e può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse. Il contratto non produce alcun obbligo di pagamento e le somme eventualmente già versate devono essere restituite secondo le regole della ripetizione dell'indebito.

Quando si applica

  • Tizio costituisce una rendita vitalizia a favore di Caio, con durata commisurata alla vita di Sempronio. Al momento del contratto Sempronio era già morto. Il contratto è nullo.
  • Un contratto di vitalizio oneroso prevede che la rendita sia corrisposta fino alla morte di un terzo indicato, ma quel terzo era deceduto prima della firma del contratto.
  • Una rendita è costituita per la durata della vita di un beneficiario, ma il beneficiario era già morto al momento della stipula (ad esempio per errore sulla sua esistenza).
  • In una successione, un erede costituisce una rendita vitalizia a favore di un altro erede, ma la vita di riferimento è quella di un parente già defunto.

Cosa questo articolo non dice

  • Non riguarda la nullità per morte sopravvenuta dopo la stipula del contratto. Questa è disciplinata dall'articolo 1877 sulla risoluzione del contratto di vitalizio oneroso.
  • Non riguarda la determinazione della durata della rendita per persone viventi, che è regolata dall'articolo 1873.
  • Non riguarda la costituzione di rendita a favore di più persone, disciplinata dall'articolo 1874.
  • Non riguarda la mancanza di pagamento delle rate scadute, che è trattata dall'articolo 1878.

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