Art. 1888 Codice Civile

Prova scritta del contratto di assicurazione - Art. 1888

L'articolo 1888 prescrive la prova scritta del contratto di assicurazione e obbliga l'assicuratore a rilasciare polizza e duplicati su richiesta.

Testo ufficiale Art. 1888 Codice Civile — Italia

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto. L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto. L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questo articolo stabilisce che il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto. Non dice che il contratto sia nullo se non è scritto, ma che in caso di controversia non può essere dimostrato con testimoni o altri mezzi orali.

L'assicuratore ha l'obbligo di consegnare al contraente una polizza o un altro documento firmato da lui. Se il contraente chiede un duplicato o una copia, l'assicuratore deve fornirli, ma può pretendere che l'originale venga mostrato o restituito. Le spese per duplicati e copie sono a carico del contraente.

Quando si applica

  • Una persona stipula oralmente una assicurazione auto e poi, in seguito a un incidente, l'assicuratore nega la copertura: Art. 1888 impedisce di provare il contratto senza un documento scritto.
  • Il contraente perde la polizza e chiede un duplicato all'assicuratore; questi può esigere che l'originale sia restituito o almeno mostrato.
  • L'assicuratore emette un certificato di assicurazione firmato, senza redigere una polizza tradizionale: quel certificato vale come documento scritto ai sensi dell'articolo.
  • Il contraente richiede una copia della polizza per i propri archivi; l'assicuratore la fornisce ma addebitandone il costo.
  • In una causa civile, una parte tenta di provare l'esistenza di una assicurazione mediante testimoni: il giudice applica l'Art. 1888 e richiede la prova scritta.

Cosa questo articolo non dice

  • Non stabilisce che il contratto orale sia invalido: regola solo la prova, non la validità sostanziale.
  • Non indica entro quanto tempo l'assicuratore deve rilasciare la polizza; l'obbligo esiste ma senza termine espresso.
  • Non dice che duplicati e copie siano gratuiti: anzi, le spese sono a carico del contraente.
  • Non impone un formato specifico per la polizza, purché sia un documento sottoscritto dall'assicuratore.

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