Prova scritta del contratto di assicurazione - Art. 1888
L'articolo 1888 prescrive la prova scritta del contratto di assicurazione e obbliga l'assicuratore a rilasciare polizza e duplicati su richiesta.
Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto. L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto. L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questo articolo stabilisce che il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto. Non dice che il contratto sia nullo se non è scritto, ma che in caso di controversia non può essere dimostrato con testimoni o altri mezzi orali.
L'assicuratore ha l'obbligo di consegnare al contraente una polizza o un altro documento firmato da lui. Se il contraente chiede un duplicato o una copia, l'assicuratore deve fornirli, ma può pretendere che l'originale venga mostrato o restituito. Le spese per duplicati e copie sono a carico del contraente.
Quando si applica
- Una persona stipula oralmente una assicurazione auto e poi, in seguito a un incidente, l'assicuratore nega la copertura: Art. 1888 impedisce di provare il contratto senza un documento scritto.
- Il contraente perde la polizza e chiede un duplicato all'assicuratore; questi può esigere che l'originale sia restituito o almeno mostrato.
- L'assicuratore emette un certificato di assicurazione firmato, senza redigere una polizza tradizionale: quel certificato vale come documento scritto ai sensi dell'articolo.
- Il contraente richiede una copia della polizza per i propri archivi; l'assicuratore la fornisce ma addebitandone il costo.
- In una causa civile, una parte tenta di provare l'esistenza di una assicurazione mediante testimoni: il giudice applica l'Art. 1888 e richiede la prova scritta.
Cosa questo articolo non dice
- Non stabilisce che il contratto orale sia invalido: regola solo la prova, non la validità sostanziale.
- Non indica entro quanto tempo l'assicuratore deve rilasciare la polizza; l'obbligo esiste ma senza termine espresso.
- Non dice che duplicati e copie siano gratuiti: anzi, le spese sono a carico del contraente.
- Non impone un formato specifico per la polizza, purché sia un documento sottoscritto dall'assicuratore.
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