Art. 1889 Codice Civile

Polizze all'ordine e al portatore: trasferimento Art. 1889

L'art. 1889 regola il trasferimento polizze all'ordine o al portatore: effetti della cessione e liberazione dell'assicuratore senza dolo o colpa grave.

Testo ufficiale Art. 1889 Codice Civile — Italia

Se la polizza di assicurazione è all'ordine o al portatore, il suo trasferimento importa trasferimento del credito verso l'assicuratore, con gli effetti della cessione. Tuttavia l'assicuratore è liberato se senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del giratario o del portatore della polizza, anche se questi non è l'assicurato. In caso di smarrimento, furto o distruzione della polizza all'ordine, si applicano le disposizioni relative all'ammortamento dei titoli all'ordine.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 1889 si applica alle polizze assicurative "all'ordine" (intestate a una persona determinata ma trasferibili girando il titolo) e "al portatore" (trasferibili con la semplice consegna). In questi casi, il trasferimento della polizza comporta il trasferimento del credito verso l'assicuratore, con gli stessi effetti di una cessione del credito.

L'assicuratore è però liberato dal suo obbligo se, senza dolo o colpa grave, paga l'indennizzo a chi gli presenta la polizza come giratario (nel caso di polizza all'ordine) o come portatore (nel caso di polizza al portatore), anche se quel soggetto non è l'effettivo assicurato. Questo protegge l'assicuratore che ha agito in buona fede.

Se una polizza all'ordine viene smarrita, rubata o distrutta, si applicano le regole sull'ammortamento dei titoli all'ordine, che consentono di ottenere un provvedimento che la dichiari inefficace e di ottenere una sostituzione.

Quando si applica

  • Una persona vende la propria polizza vita "all'ordine" girandola a un parente, trasferendo il diritto all'indennizzo.
  • Il possessore di una polizza "al portatore" la presenta all'assicuratore, che paga senza sapere che la polizza era stata rubata.
  • Un assicurato perde la polizza "all'ordine" e chiede al tribunale l'ammortamento per impedire che altri la usi.
  • Un erede trova tra le carte del defunto una polizza "al portatore" e la presenta per riscuotere l'indennizzo.
  • Un giratario riceve il pagamento dall'assicuratore, che non aveva motivo di sospettare che il girante non fosse il legittimo titolare.

Cosa questo articolo non dice

  • Non regola la validità o l'esistenza del rischio assicurato (trattata dagli articoli 1895 e seguenti).
  • Non stabilisce le conseguenze di dichiarazioni inesatte o reticenze dell'assicurato (articoli 1892-1893).
  • Non disciplina le modalità di pagamento del premio o la mora (articolo 1878).
  • Non riguarda l'assicurazione per conto altrui o in nome altrui (articoli 1890-1891).

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