Disciplina dell'assicurazione per conto altrui – Art. 1891
Contraente adempie obblighi, tranne quelli personali; diritti all'assicurato; eccezioni opponibili al contraente valgono per l'assicurato.
Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo. All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa norma si applica quando una persona (contraente) stipula un'assicurazione a favore di un altro soggetto (assicurato) o per conto di chi risulterà poi titolare del rischio. Il contraente deve pagare i premi e soddisfare tutti gli obblighi del contratto, tranne quelli che solo l'assicurato può adempiere (ad esempio dichiarare il proprio stato di salute). I diritti derivanti dal contratto – come il diritto all'indennizzo – spettano esclusivamente all'assicurato. Il contraente, pur avendo in mano la polizza, non può esercitarli senza il consenso espresso dell'assicurato.
L'assicuratore può opporre all'assicurato tutte le eccezioni che avrebbe potuto sollevare contro il contraente: se il contraente ha dichiarato il falso o non ha pagato il premio, l'assicurato non riceve la prestazione. In compenso, il contraente ha un privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore per farsi rimborsare i premi pagati e le spese sostenute. Questo privilegio ha lo stesso grado dei crediti per spese di conservazione.
Quando si applica
- Un genitore stipula un'assicurazione sanitaria per il figlio minorenne. Il figlio si ammala e deve chiedere il risarcimento: i diritti spettano al figlio, il genitore non può incassare l'indennizzo senza il consenso del figlio.
- Un'azienda assicura i propri dipendenti contro gli infortuni. Un dipendente si infortuna; l'assicuratore può rifiutare la prestazione perché l'azienda (contraente) non ha pagato i premi, anche se il dipendente ha sempre lavorato.
- Una persona vende un'auto già assicurata 'per conto di chi spetta'. Dopo la vendita, il nuovo proprietario subisce un incidente: lui è l'assicurato, ma l'assicuratore può opporgli le dichiarazioni inesatte fatte dal venditore (contraente) al momento della stipula.
- Un'agenzia di viaggi assicura i partecipanti a un tour per le spese mediche all'estero. Un turista si ammala; l'agenzia è contraente, ma i diritti sono del turista. Se l'agenzia non paga il premio, l'assicuratore eccepisce la mancanza di copertura al turista.
- Un locatore assicura l'immobile contro i danni a favore del conduttore. Il conduttore subisce un danno; può chiedere l'indennizzo, ma il locatore (contraente) non ha il diritto di farlo senza il consenso del conduttore.
Cosa questo articolo non dice
- Chi debba materialmente pagare il premio: la norma dice solo che il contraente deve adempiere agli obblighi, ma non impedisce a terzi (ad esempio l'assicurato) di pagare per lui.
- La validità del contratto quando l'assicurato non è stato identificato al momento della stipula: questa ipotesi è regolata dall'art. 1894 (assicurazione in nome o per conto di terzi).
- I poteri del contraente di annullare la polizza: la norma subordina l'esercizio dei diritti al consenso dell'assicurato, ma non disciplina la revoca unilaterale del contraente.
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