Polizza per altri senza rappresentanza: Art. 1890
Chi firma un'assicurazione per un altro senza averne il potere vincola se stesso ai premi. L'interessato può ratificare anche dopo il sinistro.
Se il contraente stipula l'assicurazione in nome altrui senza averne il potere, l'interessato può ratificare il contratto anche dopo la scadenza o il verificarsi del sinistro. Il contraente è tenuto personalmente ad osservare gli obblighi derivanti dal contratto fino al momento in cui l'assicuratore ha avuto notizia della ratifica o del rifiuto di questa. Egli deve all'assicuratore i premi del periodo in corso nel momento in cui l'assicuratore ha avuto notizia del rifiuto della ratifica.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando qualcuno stipula una polizza assicurativa a nome di un'altra persona senza averne l'autorizzazione o la procura, il contratto non è automaticamente nullo. La persona nel cui interesse è stata fatta la polizza può decidere di approvarla (ratifica) in un secondo momento, rendendola valida. Questa approvazione è ammessa anche se la polizza è già scaduta o se il sinistro si è già verificato.
Fino a quando l'assicuratore non riceve comunicazione formale che l'interessato ha approvato o rifiutato la polizza, chi l'ha sottoscritta risponde personalmente di tutti gli obblighi derivanti dal contratto.
Se l'interessato rifiuta la ratifica, la copertura non produce effetti nei suoi confronti, ma chi ha firmato senza poteri deve comunque pagare all'assicuratore i premi relativi al periodo in corso nel momento in cui l'assicuratore viene a conoscenza del rifiuto.
Quando si applica
- Un genitore stipula una polizza di responsabilità civile a nome del figlio adulto senza che questi gli abbia dato una procura
- Un socio firma la copertura assicurativa sui beni dell'altro socio spendendo il nome di quest'ultimo senza autorizzazione
- Un familiare assicura l'immobile del parente assente prima che avvenga un danno, e il proprietario approva la copertura solo dopo l'incendio
- Un terzo firma un contratto di assicurazione per conto di una società senza averne la rappresentanza legale
Cosa questo articolo non dice
- I casi in cui la polizza è stipulata per conto di chi spetta o per conto altrui senza spendere il nome dell'interessato (regolati dall'Art. 1891)
- Le conseguenze di dichiarazioni inesatte o reticenti rese dal contraente con dolo o colpa grave (regolate dall'Art. 1892)
- I casi in cui il rischio assicurato non è mai esistito al momento della firma (regolati dall'Art. 1895)
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