Limiti alla rappresentanza e terzi Art. 19
Le limitazioni ai poteri di rappresentanza non iscritte nel registro ex art. 33 non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che ne erano a conoscenza.
Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro indicato nell'art. 33, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando un ente o un'associazione attribuisce a una persona il potere di agire in suo nome, questo potere può essere soggetto a limiti specifici. Ad esempio, al rappresentante può essere vietato di stipulare determinati contratti o di superare certe soglie di spesa.
L'articolo stabilisce la regola generale di tutela dei terzi che contrattano con il rappresentante. Se le limitazioni del potere non figurano nel registro pubblico indicato nell'art. 33, l'ente non può far valere tali limiti per annullare l'atto o sottrarsi agli impegni presi verso i terzi.
L'unica eccezione si verifica quando l'ente riesce a dimostrare che il terzo era a conoscenza della limitazione al momento dell'accordo. In mancanza di tale prova, l'affidamento del terzo viene tutelato e il contratto rimane valido.
Quando si applica
- Un amministratore di un'associazione firma un contratto superando il limite di spesa stabilito dallo statuto non iscritto nel registro pubblico.
- Un rappresentante di un ente stipula una vendita senza la preventiva autorizzazione dell'assemblea, il cui obbligo non risulta dal registro.
- Un ente cerca di invalidare un accordo sostenendo che il delegato ha violato disposizioni interne che il terzo contraente ignorava.
Cosa questo articolo non dice
- Le limitazioni del potere di rappresentanza degli amministratori di società di capitali, soggette alle regole del diritto societario.
- Gli atti compiuti da chi è totalmente privo di poteri di rappresentanza o da un falso rappresentante.
- La revoca o la modifica della procura generale tra persone fisiche.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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