Terzo consapevole di dichiarazioni inesatte: Art. 1894
L'assicuratore può avvalersi delle tutele degli artt. 1892 e 1893 se il terzo assicurato era consapevole delle inesattezze nelle dichiarazioni sul rischio.
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 1894 si applica quando un contratto di assicurazione è stipulato 'in nome o per conto' di una persona diversa dal contraente (il terzo). In questi casi, se il terzo sapeva che le informazioni fornite all'assicuratore sul rischio non erano vere o erano incomplete, l'assicuratore può usare le stesse protezioni previste dagli articoli 1892 e 1893.
L'articolo 1892 riguarda le dichiarazioni false o le omissioni fatte con dolo o colpa grave: l'assicuratore può annullare il contratto e trattenere il premio. L'articolo 1893 riguarda i casi senza dolo o colpa grave: l'assicuratore può recedere dal contratto o ridurre l'indennizzo in proporzione.
Questa regola attribuisce al terzo la responsabilità per la sua conoscenza personale, anche se il contraente non era a conoscenza dell'inesattezza. L'assicuratore non deve dimostrare il dolo o la colpa del contraente, ma solo che il terzo sapeva.
Quando si applica
- Una società stipula un'assicurazione collettiva sulla vita per i propri dipendenti; un dipendente sa di avere una malattia preesistente e non la dichiara, conosciuta solo da lui.
- Un condominio assicura l'edificio in nome dei condomini; un condomino sa che l'impianto elettrico è difettoso ma non lo comunica all'assicuratore.
- Un genitore stipula un'assicurazione infortuni per conto del figlio; il figlio sa di praticare sport estremi ma non lo rivela.
- Un vettore assicura merci in nome del proprietario; il proprietario delle merci sa che sono deperibili e non lo dice all'assicuratore.
Cosa questo articolo non dice
- Non riguarda i casi in cui il contraente (e non il terzo) ha reso dichiarazioni inesatte; quelli sono disciplinati direttamente dagli articoli 1892 e 1893.
- Non si applica se il terzo non era a conoscenza dell'inesattezza o della reticenza; in tal caso l'assicuratore non ha questa tutela aggiuntiva.
- Non disciplina la nullità del contratto per inesistenza del rischio, che è regolata dall'articolo 1895.
- Non copre la situazione in cui il terzo ha dolosamente taciuto un aggravamento del rischio dopo la conclusione del contratto; ciò è trattato dall'articolo 1898.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
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