Reticenze e dichiarazioni inesatte senza dolo - Art. 1893
Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave: non annullano, ma recesso entro tre mesi. Se sinistro prima, riduzione proporzionale.
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Se chi stipula un'assicurazione rende dichiarazioni inesatte o tace informazioni senza dolo (intenzione di ingannare) o colpa grave (negligenza molto grave), il contratto non è annullabile. L'assicuratore, però, può recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui viene a conoscenza dell'inesattezza o della reticenza.
Se il sinistro (l'evento coperto dall'assicurazione) si verifica prima che l'assicuratore sappia della dichiarazione inesatta o della reticenza, oppure prima che l'assicuratore abbia comunicato il recesso, la somma dovuta all'assicurato viene ridotta. La riduzione è proporzionale alla differenza tra il premio pagato e quello che sarebbe stato applicato se l'assicuratore avesse conosciuto la vera situazione.
Quando si applica
- Un assicurato dimentica di dichiarare un lieve infortunio di anni fa, senza intenzione di frode. L'assicuratore, scoperta la reticenza, può recedere entro tre mesi.
- Un assicurato dichiara per errore una cilindrata inferiore dell'auto, ma senza colpa grave. Se l'auto viene rubata prima che l'assicuratore lo scopra, l'indennizzo è ridotto in base alla differenza di premio.
- Un assicurato non comunica un piccolo aumento del rischio (es. cambio di lavoro) senza dolo. Se l'assicuratore lo scopre dopo un sinistro, può recedere entro tre mesi, ma l'indennizzo per il sinistro già avvenuto è ridotto proporzionalmente.
- Un assicurato sulla vita omette di menzionare un esame medico di routine negativo, senza colpa grave. L'assicuratore, se lo scopre, può recedere entro tre mesi.
Cosa questo articolo non dice
- Non si applica se il contraente ha agito con dolo o colpa grave: in quel caso vale l'art. 1892, che prevede l'annullamento del contratto.
- Non disciplina la riduzione dell'indennizzo quando il sinistro avviene dopo che l'assicuratore ha già dichiarato il recesso: in tal caso il contratto è risolto.
- Non riguarda la diminuzione del rischio (art. 1897) o l'aggravamento del rischio (art. 1898), che hanno regole proprie.
- Non copre i sinistri causati da dolo o colpa grave dell'assicurato (art. 1900).
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