Fusione e concentrazione assicurativa: Art. 1902
Fusione e concentrazione di assicuratori: il contratto continua. Liquidazione coatta: scioglimento secondo leggi speciali. (Art. 1902)
La fusione e la concentrazione di aziende tra più imprese assicuratrici non sono cause di scioglimento del contratto di assicurazione. Il contratto continua con l'impresa assicuratrice che risulta dalla fusione o che incorpora le imprese preesistenti. Per i trasferimenti di portafoglio si osservano le leggi speciali. Nel caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice, il contratto di assicurazione si scioglie nei modi e con gli effetti stabiliti dalle leggi speciali anche per ciò che riguarda il privilegio a favore della massa degli assicurati.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
La fusione o la concentrazione tra due o più imprese assicuratrici non determina lo scioglimento dei contratti di assicurazione in corso. Il contratto prosegue automaticamente con l'impresa che risulta dalla fusione o che incorpora le altre.
I trasferimenti di portafoglio – cioè il passaggio di un insieme di contratti da un'impresa a un'altra – sono regolati da leggi speciali, non da questo articolo.
In caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice, il contratto si scioglie secondo quanto previsto dalle leggi speciali, che disciplinano anche il privilegio a favore della massa degli assicurati (cioè la preferenza accordata agli assicurati rispetto ad altri creditori).
Quando si applica
- La compagnia Alfa si fonde con Beta; la tua polizza vita continua con la nuova società AlfaBeta.
- Un'impresa assicuratrice viene posta in liquidazione coatta amministrativa dall'ISVAP (oggi IVASS); i contratti si sciolgono secondo le leggi speciali.
- Due assicurazioni si concentrano (ad esempio, una incorpora l'altra); non perdi la copertura.
- Una compagnia cede il suo portafoglio di polizze auto a un'altra compagnia; le modalità del trasferimento sono stabilite da norme speciali, non dall'art. 1902.
- Durante una fusione, un assicurato si chiede se il contratto resti valido: sì, continua con l'impresa risultante.
Cosa questo articolo non dice
- La facoltà dell'assicuratore di recedere unilateralmente dal contratto (ad esempio per mancato pagamento del premio) – disciplinata dall'art. 1901.
- Lo scioglimento del contratto per scadenza del termine o per cessazione del rischio – regolato dagli articoli 1899 e 1896.
- Gli effetti di una fusione tra società non assicuratrici – l'articolo riguarda solo imprese assicuratrici.
- La disciplina dei privilegi dei singoli assicurati in caso di fallimento – l'art. 1902 rinvia alle leggi speciali, non le definisce.
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