Art. 1906 Codice Civile

Danni da vizio intrinseco della cosa: Art. 1906

Salvo patto contrario, l'assicuratore non risponde dei danni da vizio intrinseco non denunciato. Se il vizio aggrava il danno, copre la parte residua.

Testo ufficiale Art. 1906 Codice Civile — Italia

Salvo patto contrario, l'assicuratore non risponde dei danni prodotti da vizio intrinseco della cosa assicurata, che non gli sia stato denunziato. Se il vizio ha aggravato il danno, l'assicuratore, salvo patto contrario, risponde del danno nella misura in cui sarebbe stato a suo carico, qualora il vizio non fosse esistito.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

Questa disposizione stabilisce che la garanzia assicurativa non copre i danni derivanti da difetti interni o qualità naturali della cosa assicurata, definiti vizi intrinseci, a meno che tali vizi non siano stati espressamente denunciati all'assicuratore o le parti non abbiano pattuito diversamente.

Qualora il vizio non sia la causa esclusiva del sinistro ma ne abbia unicamente aumentato le conseguenze, la copertura assicurativa rimane valida per la quota di danno che si sarebbe prodotta anche in assenza del vizio stesso.

Quando si applica

  • Un impianto macchinari si guasta per un difetto strutturale di fabbricazione dei componenti interni non segnalato alla compagnia.
  • Un dipinto assicurato subisce un degrado spontaneo a causa della composizione chimica instabile dei colori impiegati dall'artista.
  • Un incendio causato da un fattore esterno provoca crollo immediato del capannone a causa della ruggine preesistente che ne aveva indebolito le travi.

Cosa questo articolo non dice

  • Il rifiuto del risarcimento per sinistro causato con dolo o colpa grave dell'assicurato, disciplinato dall'articolo 1900.
  • La perdita dell'indennizzo dovuta all'omesso avviso del sinistro alla compagnia, regolata dagli articoli 1913 e 1915.
  • L'aumento del rischio sopravvenuto durante il contratto per mutamenti dell'attività o dell'uso della cosa, previsto dall'articolo 1898.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 1906 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile