Assicurazione parziale: proporzione del danno Art. 1907
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore della cosa al momento del sinistro, l'assicuratore risarcisce in proporzione, salvo diverso accordo.
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando un bene è assicurato per una cifra inferiore al suo valore al momento del danno, l'assicuratore paga solo una parte del danno, esattamente nella stessa proporzione tra la somma assicurata e il valore reale. Per esempio, se il valore è il doppio della somma assicurata, l'assicuratore copre la metà del danno. Questa regola vale solo se il contratto non dice diversamente: le parti possono pattuire un risarcimento integrale fino a un certo massimale (assicurazione a primo rischio).
Il "valore della cosa assicurata" è quello che la cosa aveva al momento del sinistro, non al momento della stipula. L'articolo 1908 fornisce criteri per determinarlo. Se l'assicurazione copre l'intero valore, si applicano i limiti generali del risarcimento (art. 1905).
Quando si applica
- Se il valore del bene è il doppio della somma assicurata, l'assicuratore risarcisce la metà del danno.
- Se la somma assicurata è un terzo del valore, il risarcimento è pari a un terzo del danno.
- In caso di sinistro totale, il risarcimento è pari alla somma assicurata, se inferiore al valore.
- Se il contratto prevede un diverso criterio (ad esempio risarcimento integrale fino a un massimale), la regola proporzionale non si applica.
- Se il valore della cosa aumenta dopo la stipula e l'assicurazione non viene aggiornata, la proporzione si calcola sul valore superiore al momento del sinistro, riducendo il risarcimento.
Cosa questo articolo non dice
- Non regola l'ipotesi di assicurazione per un importo superiore al valore (sovrassicurazione): art. 1909.
- Non riguarda il caso in cui l'assicuratore paghi l'intero danno fino a un massimale (c.d. primo rischio) – tale patto è un'eccezione consentita dalla clausola 'diversamente convenuto'.
- Non si applica quando la determinazione del valore della cosa è contestata: art. 1908 disciplina la valutazione.
- Non copre l'ipotesi di più assicurazioni sullo stesso bene: art. 1910.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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