Limiti del risarcimento assicurativo - Art. 1905
L'assicuratore risarcisce il danno nei limiti contrattuali; risponde del profitto sperato solo se espressamente obbligato. Art. 1905 Codice Civile.
L'assicuratore è tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del sinistro. L'assicuratore risponde del profitto sperato solo se si è espressamente obbligato.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo stabilisce che l'assicuratore deve risarcire il danno subito dall'assicurato a causa del sinistro, ma solo nei modi e nei limiti previsti dal contratto. Il danno risarcibile è quindi quello effettivamente sofferto (danno emergente), mentre il mancato guadagno (profitto sperato) è risarcibile solo se l'assicuratore si è espressamente obbligato nel contratto.
Si tratta di una norma generale per le assicurazioni contro i danni: il risarcimento non può superare quanto pattuito, né estendersi automaticamente al lucro cessante. L'assicurato ha diritto solo al danno concreto, salvo clausola contrattuale che copra espressamente il profitto atteso.
Quando si applica
- Un incendio distrugge un edificio assicurato: l'assicuratore paga il valore di ricostruzione ma non i mancati affitti se il contratto non li prevede.
- Il furto di merce in un negozio: l'assicuratore indennizza il costo della merce sottratta, ma non il mancato guadagno sulle vendite future non pattuito.
- Un'alluvione danneggia i mobili di un appartamento: l'assicuratore risarcisce il danno materiale, non le spese di alloggio temporaneo se non coperte.
- Un incidente stradale danneggia l'auto assicurata: il risarcimento copre le riparazioni ma non il valore di mercato perso per l'usura, se non stabilito contrattualmente.
Cosa questo articolo non dice
- Il risarcimento per danni causati con dolo o colpa grave dell'assicurato: è regolato dall'art. 1900.
- La determinazione del valore della cosa assicurata e il risarcimento per somma eccedente: disciplinata dagli artt. 1908 e 1909.
- Gli obblighi di avviso e salvataggio in caso di sinistro, e le conseguenze della loro violazione: si vedano gli artt. 1913, 1914 e 1915.
- Il diritto di surrogazione dell'assicuratore verso terzi responsabili: trattato dall'art. 1916.
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