Effetti della sovrassicurazione: Art. 1909
L'assicurazione oltre il valore reale non è valida se c'è dolo dell'assicurato. Senza dolo, vale nei limiti del valore reale con riduzione del premio.
L'assicurazione per una somma che eccede il valore reale della cosa assicurata non è valida se vi è stato dolo da parte dell'assicurato; l'assicuratore, se è in buona fede, ha diritto ai premi del periodo di assicurazione in corso. Se non vi è stato dolo da parte del contraente, il contratto ha effetto fino alla concorrenza del valore reale della cosa assicurata, e il contraente ha diritto di ottenere per l'avvenire una proporzionale riduzione del premio.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa norma disciplina l'ipotesi della sovrassicurazione, ossia il caso in cui la somma per la quale un bene viene assicurato supera il suo valore reale. L'ordinamento stabilisce conseguenze distinte a seconda che l'eccedenza sia frutto di inganno intenzionale o di un errore privo di dolo.
Se il contraente agisce con dolo, attribuendo alla cosa un valore gonfiato per speculare sul risarcimento, il contratto non produce effetti validi. In questa situazione, l'assicuratore che sia rimasto in buona fede conserva comunque il diritto di trattenere o pretendere i premi dovuti per il periodo assicurativo in corso.
Se invece l'eccedenza non deriva da dolo, la copertura rimane in vigore, ma la tutela assicurativa viene ridotta e circoscritta al valore effettivo del bene. Di conseguenza, chi ha stipulato la polizza ottiene il diritto a un ridimensionamento proporzionale del premio per le scadenze future.
Quando si applica
- Un proprietario assicura un immobile dichiarando un valore di gran lunga superiore al prezzo di mercato per ottenere un indennizzo elevato in caso di incendio.
- Un collezionista stima erroneamente un oggetto d'arte e lo assicura per una cifra sovrastimata senza alcuna intenzione fraudolenta.
- Un contraente chiede all'assicuratore di riparametrare i premi futuri dopo aver riscontrato che la somma assicurata eccede il valore reale del bene.
Cosa questo articolo non dice
- La situazione opposta in cui il bene è assicurato per una somma inferiore al valore reale, regolata dall'articolo 1907.
- La stima del bene accettata per iscritto al momento della conclusione del contratto, disciplinata dall'articolo 1908.
- La presenza di contratti distinti stipulati presso diversi assicuratori per il medesimo rischio, contemplata dall'articolo 1910.
Articoli collegati
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 1909 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.