Vendita del bene assicurato e subentro: Art. 1918
L'alienazione della cosa assicurata non scioglie il contratto. L'acquirente o l'assicuratore possono recedere entro dieci giorni nei termini previsti.
L'alienazione delle cose assicurate non è causa di scioglimento del contratto di assicurazione. L'assicurato, che non comunica all'assicuratore l'avvenuta alienazione e all'acquirente l'esistenza del contratto di assicurazione, rimane obbligato a pagare i premi che scadono posteriormente alla data dell'alienazione. I diritti e gli obblighi dell'assicurato passano all'acquirente, se questi, avuta notizia dell'esistenza del contratto di assicurazione, entro dieci giorni dalla scadenza del primo premio successivo all'alienazione, non dichiara all'assicuratore, mediante raccomandata, che non intende subentrare nel contratto. Spettano in tal caso all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso. L'assicuratore, entro dieci giorni da quello in cui ha avuto notizia dell'avvenuta alienazione, può recedere dal contratto con preavviso di quindici giorni, che può essere dato anche mediante raccomandata. Se è stata emessa una polizza all'ordine o al portatore, nessuna notizia dell'alienazione deve essere data all'assicuratore, e così quest'ultimo come l'acquirente non possono recedere dal contratto.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando il proprietario vende o trasferisce la proprietà di un bene coperto da assicurazione, il contratto di assicurazione non si scioglie automaticamente. I diritti e i doveri derivanti dalla polizza passano direttamente al nuovo acquirente.
Se l'assicurato non informa l'assicuratore dell'avvenuto trasferimento e non segnala all'acquirente l'esistenza della polizza, continua a rispondere del pagamento dei premi che scadono dopo la vendita.
L'acquirente può rifiutare il subentro inviando una raccomandata all'assicuratore entro dieci giorni dalla scadenza del primo premio successivo all'alienazione, restando comunque dovuti i premi per il periodo in corso. Allo stesso modo, l'assicuratore ha la facoltà di recedere dal contratto entro dieci giorni da quando viene a conoscenza della vendita, con un preavviso di quindici giorni. Tali facoltà di recesso e gli obblighi di notifica non si applicano se la polizza è emessa all'ordine o al portatore.
Quando si applica
- Vendita di un immobile assicurato contro l'incendio in cui il compratore decide di non subentrare nella polizza del precedente proprietario
- Cessione di un bene mobile di valore coperto da assicurazione senza informare la compagnia assicurativa dell'avvenuto cambio di proprietà
- Recesso della compagnia di assicurazione notificato entro dieci giorni dall'avviso di avvenuto trasferimento del bene assicurato
- Trasferimento di un bene con polizza al portatore in cui la copertura prosegue automaticamente senza alcuna comunicazione
Cosa questo articolo non dice
- L'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto (RCA), regolata dalla normativa speciale del Codice delle assicurazioni private
- L'assicurazione sulla vita della persona, disciplinata autonomamente dall'articolo 1919
- Il mancato pagamento dei premi assicurativi non legato all'alienazione del bene, regolato dall'articolo 1924
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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