Art. 1917 Codice Civile

Assicurazione responsabilità civile: obblighi – Art. 1917

Art. 1917 c.c.: indennizzo responsabilità civile (esclusi fatti dolosi). Pagamento diretto; spese difesa a carico fino a un quarto della somma assicurata.

Testo ufficiale Art. 1917 Codice Civile — Italia

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede. Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questa norma disciplina l'assicurazione della responsabilità civile. L'assicuratore è tenuto a indennizzare l'assicurato per le somme che questi deve pagare a un terzo a causa della responsabilità prevista dal contratto, per fatti accaduti durante il periodo di assicurazione. I danni causati intenzionalmente (dolo) sono esclusi.

L'assicuratore può, dopo aver avvisato l'assicurato, pagare direttamente il terzo danneggiato; se l'assicurato lo richiede, l'assicuratore è obbligato a farlo. Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato sono a carico dell'assicuratore, ma solo fino al quarto della somma assicurata.

Se la somma dovuta al danneggiato supera il capitale assicurato, le spese giudiziali vengono ripartite tra assicuratore e assicurato in proporzione al rispettivo interesse. L'assicurato, se citato in giudizio dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

Quando si applica

  • Un automobilista con assicurazione RCA causa un incidente e deve risarcire i danni al conducente dell'altra vettura.
  • Un professionista (es. medico) viene citato per un errore professionale e chiama in causa la sua assicurazione di responsabilità civile.
  • Un condomino fa cadere un vaso dal balcone danneggiando l'auto di un vicino, e l'assicurazione RC familiare copre il danno.
  • Un imprenditore viene danneggiato da un suo fornitore e chiede il risarcimento direttamente all'assicurazione del fornitore.
  • Un assicurato viene citato per danni da un terzo e chiede all'assicurazione di pagare le spese legali.

Cosa questo articolo non dice

  • Danni causati intenzionalmente (dolo) – non coperti dall'articolo, anche se l'assicurato sperava in copertura.
  • Danni verificatisi prima dell'inizio o dopo la fine del periodo assicurativo – l'articolo copre solo fatti accaduti 'durante il tempo dell'assicurazione'.
  • Danni derivanti da responsabilità non espressamente prevista nel contratto di assicurazione – l'articolo specifica 'responsabilità dedotta nel contratto'.
  • Spese di difesa superiori al quarto della somma assicurata – l'articolo pone un limite, anche se l'assicurato potrebbe pensare che siano coperte integralmente.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

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