Art. 1924 Codice Civile

Mancato pagamento premio polizza vita Art. 1924

Esito del mancato pagamento del premio sulla vita: azione entro sei mesi per il primo anno e risoluzione di diritto dopo venti giorni per i successivi.

Testo ufficiale Art. 1924 Codice Civile — Italia

Se il contraente non paga il premio relativo al primo anno, l'assicuratore può agire per l'esecuzione del contratto nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio è scaduto. La disposizione si applica anche se il premio è ripartito in più rate, fermo restando il disposto dei primi due commi dell'art. 1901; in tal caso il termine decorre dalla scadenza delle singole rate. Se il contraente non paga i premi successivi nel termine di tolleranza previsto dalla polizza o, in mancanza, nel termine di venti giorni dalla scadenza, il contratto è risoluto di diritto, e i premi pagati restano acquisiti all'assicuratore, salvo che sussistano le condizioni per il riscatto dell'assicurazione o per la riduzione della somma assicurata.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo disciplina le conseguenze del mancato versamento dei premi nelle assicurazioni sulla vita, distinguendo tra il primo anno di copertura e gli anni successivi. Se il premio del primo anno, o una sua singola rata, non viene pagato, la compagnia assicurativa ha un termine di sei mesi dalla scadenza per agire in giudizio e chiederne l'esecuzione.

Per i premi degli anni successivi al primo, il mancato pagamento comporta la risoluzione di diritto del contratto, ovvero lo scioglimento automatico senza necessità di pronuncia del giudice. La risoluzione si verifica allo scadere del termine di tolleranza previsto dalla polizza o, in assenza di questa indicazione, trascorsi venti giorni dalla scadenza.

Quando il contratto si risolve automaticamente, i premi già versati rimangono acquisiti dall'assicuratore. Fanno eccezione i casi in cui la legge o la polizza prevedano le condizioni per ottenere il riscatto dell'assicurazione o la riduzione della somma assicurata.

Quando si applica

  • Un assicurato smette di versare le rate del premio della polizza vita durante il primo anno di contratto.
  • Un contraente non versa il premio della polizza vita relativo a un anno successivo al primo e trascorrono venti giorni dalla scadenza.
  • La compagnia assicurativa intende agire in giudizio per recuperare la prima rata scaduta entro il termine di sei mesi.
  • Un contraente chiede il riscatto della polizza vita a seguito dell'interruzione del pagamento dei premi successivi al primo.

Cosa questo articolo non dice

  • Mancato pagamento dei premi nelle assicurazioni contro i danni, regolato dai primi due commi dell'art. 1901.
  • Diritti spettanti ai beneficiari della polizza in caso di morte dell'assicurato, disciplinati dall'art. 1920.
  • Perdita del diritto ai benefici della polizza da parte del beneficiario, prevista dall'art. 1922.

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