Riscatto e riduzione della polizza – Art. 1925
Le polizze assicurative devono specificare i diritti di riscatto e riduzione, consentendo all'assicurato di conoscere in ogni momento il valore corrispondente.
Le polizze di assicurazione devono regolare i diritti di riscatto e di riduzione della somma assicurata, in modo tale che l'assicurato sia in grado, in ogni momento, di conoscere quale sarebbe il valore di riscatto o di riduzione dell'assicurazione.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo impone che le polizze di assicurazione sulla vita specifichino i diritti di riscatto e di riduzione della somma assicurata. Il riscatto è la facoltà di ottenere un importo anticipato rinunciando alla copertura; la riduzione consiste nell'abbassare il capitale assicurato pur mantenendo la polizza in vigore.
La norma non fissa i valori, ma obbliga a renderli conoscibili in ogni momento dall'assicurato. Il contratto deve quindi prevedere una tabella o un meccanismo di calcolo trasparente.
Quando si applica
- Un assicurato vuole recedere anticipatamente da una polizza vita e chiede il valore di riscatto previsto dal contratto.
- Un assicurato smette di pagare i premi e desidera sapere quale sarà la somma ridotta mantenendo attiva la polizza.
- Un erede controlla il valore di riscatto di una polizza del defunto per decidere se incassarlo o mantenerlo.
- Un assicurato confronta le condizioni di riscatto tra diverse polizze prima di sottoscrivere un contratto.
Cosa questo articolo non dice
- Non regola l'importo specifico del riscatto o della riduzione, che è stabilito dal singolo contratto o da altre norme.
- Non si applica alle polizze assicurative diverse da quelle sulla vita, come le polizze danni (auto, casa, responsabilità civile).
- Non determina il diritto al riscatto stesso, ma solo l'obbligo di trasparenza del suo calcolo.
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