Esclusione polizza vita per suicidio - Art. 1927
Se il suicidio avviene entro due anni dalla stipulazione o dalla fine della sospensione della polizza, l'assicuratore non paga salvo patto contrario.
In caso di suicidio dell'assicurato, avvenuto prima che siano decorsi due anni dalla stipulazione del contratto, l'assicuratore non è tenuto al pagamento delle somme assicurate, salvo patto contrario. L'assicuratore non è nemmeno obbligato se, essendovi stata sospensione del contratto per mancato pagamento dei premi, non sono decorsi due anni dal giorno in cui la sospensione è cessata.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'assicurazione sulla vita non copre l'evento del suicidio se questo si verifica prima che siano trascorsi due anni dalla stipulazione del contratto. In questo periodo iniziale, l'assicuratore non e tenuto al pagamento delle somme assicurate.
La stessa regola si applica in caso di sospensione del contratto dovuta al mancato pagamento dei premi. Se la polizza viene sospesa e poi riattivata, il termine di due anni decorre nuovamente dal giorno in cui la sospensione e cessata.
La norma fa salvo il patto contrario. Le parti possono accordarsi diversamente, inserendo nel contratto una clausola che garantisce la copertura anche prima del decorso dei due anni.
Quando si applica
- Un assicurato stipula una polizza sulla vita e si toglie la vita prima che siano decorsi due anni dalla firma.
- Un contratto di assicurazione viene sospeso per premio non pagato e l'assicurato si suicida prima del decorso di due anni dalla ripresa della copertura.
- Una polizza vita stipulata tra le parti prevede una clausola espressa che garantisce il pagamento anche in caso di suicidio avvenuto prima dei due anni.
Cosa questo articolo non dice
- Le conseguenze del mancato pagamento dei premi assicurativi in assenza di suicidio.
- Le regole sulla designazione e sulla revoca dei beneficiari del contratto di assicurazione sulla vita.
- La disciplina delle garanzie di responsabilita civile per danni causati a terzi.
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