Art. 1943 Codice Civile

Requisiti del fideiussore e sostituzione - Art. 1943

Chi deve dare un fideiussore deve indicare una persona capace, con beni sufficienti e domicilio nella Corte d'Appello. Se insolvente, va sostituito.

Testo ufficiale Art. 1943 Codice Civile — Italia

Il debitore obbligato a dare un fideiussore deve presentare persona capace, che possieda beni sufficienti a garantire l'obbligazione e che abbia o elegga domicilio nella giurisdizione della corte di appello in cui la fideiussione si deve prestare. Quando il fideiussore è divenuto insolvente, deve esserne dato un altro, tranne che la fideiussione sia stata prestata dalla persona voluta dal creditore.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Quando un debitore è obbligato a fornire un garante, la legge stabilisce i requisiti necessari che la persona indicata deve possedere. Il garante deve avere la capacità legale di agire, un patrimonio sufficiente a garantire il debito e deve avere o eleggere il proprio domicilio nel distretto della Corte d'Appello in cui la fideiussione va prestata.

Se il fideiussore diventa insolvente in un momento successivo, il debitore è tenuto a fornirne un altro in sua sostituzione. Questa regola non si applica nel caso in cui il fideiussore sia stato indicato e preteso direttamente dal creditore.

Quando si applica

  • Un debitore tenuto per contratto a presentare un garante indica un soggetto privo di beni idonei a coprire l'obbligazione
  • Un garante fissa la propria elezione di domicilio presso uno studio professionale situato nel distretto della Corte d'Appello di competenza
  • Un fideiussore subisce un dissesto finanziario e diventa insolvente, rendendo necessaria la sua sostituzione con un nuovo garante

Cosa questo articolo non dice

  • I casi in cui il fideiussore è obbligato a pagare direttamente il creditore, previsti dall'articolo 1944
  • Le eccezioni che il garante può opporre al creditore per rifiutare il pagamento, regolate dall'articolo 1945
  • Il diritto di regresso del garante nei confronti del debitore principale dopo aver pagato, disciplinato dall'articolo 1950

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