Eccezioni opponibili dal fideiussore - Art. 1945
Il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni del debitore principale, tranne quella per incapacità. Art. 1945 Codice Civile.
Il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella derivante dall'incapacità.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questo articolo stabilisce che il fideiussore (chi garantisce il debito altrui) può sollevare contro il creditore le stesse eccezioni che spetterebbero al debitore principale. Per "eccezioni" si intendono tutte le difese giuridiche: prescrizione, annullabilità, inadempimento del creditore, compensazione, ecc.
L'unica eccezione che il fideiussore non può utilizzare è quella derivante dall'incapacità del debitore principale (ad esempio, se il debitore era minorenne o incapace di intendere e volere al momento del contratto). In pratica, il garante non può sottrarsi al pagamento sostenendo che il debitore non era legalmente capace di obbligarsi, mentre tutte le altre difese del debitore restano a sua disposizione.
Quando si applica
- Un amico ha garantito un prestito bancario; il debitore principale non paga perché il debito è prescritto: il fideiussore può opporre la prescrizione al creditore.
- Il debitore principale ha firmato il contratto sotto minaccia; il fideiussore può eccepire il vizio del consenso (violenza morale) contro la richiesta del creditore.
- Il creditore deve al debitore una somma di denaro per un altro rapporto; il fideiussore può eccepire la compensazione tra i due crediti.
- Il debitore principale era minorenne al momento della firma; il fideiussore non può eccepire tale incapacità per rifiutarsi di pagare.
- Il contratto di debito è nullo per illiceità della causa (es. debito da gioco d'azzardo non autorizzato); il fideiussore può eccepire la nullità.
Cosa questo articolo non dice
- Non copre le eccezioni personali del fideiussore (es. se il fideiussore è stato indotto con dolo a firmare): queste sono disciplinate dall'art. 1944 (obbligazione del fideiussore).
- Non disciplina il diritto di regresso del fideiussore verso il debitore principale, regolato dall'art. 1950.
- Non riguarda la liberazione del fideiussore per fatto del creditore (art. 1955) o il beneficio della divisione tra più fideiussori (art. 1947).
- Non si applica alle eccezioni relative alla fideiussione stessa (es. vizi di forma della garanzia), che sono trattate dagli artt. 1937-1939.
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