Art. 1955 Codice Civile

Art. 1955: Liberazione fideiussore per fatto creditore

Art. 1955: la fideiussione si estingue se il creditore, con un suo fatto, impedisce la surrogazione del fideiussore nei diritti, pegni, ipoteche e privilegi.

Testo ufficiale Art. 1955 Codice Civile — Italia

La fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 1955 del Codice Civile regola un caso specifico di estinzione della fideiussione. La fideiussione è il contratto con cui una persona (fideiussore) garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui, obbligandosi personalmente verso il creditore.

Secondo questa norma, la fideiussione si estingue se il creditore, con un proprio comportamento (fatto), rende impossibile la surrogazione del fideiussore. La surrogazione è il diritto del fideiussore, dopo aver pagato il debito, di subentrare nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi che il creditore aveva verso il debitore principale.

Quindi, se il creditore, ad esempio, rinuncia a un'ipoteca o lascia decadere un privilegio, impedendo al fideiussore di recuperare quanto pagato, la fideiussione viene meno.

Quando si applica

  • Il creditore cancella volontariamente l'ipoteca iscritta sull'immobile del debitore principale.
  • Il creditore non si oppone alla prescrizione del pegno costituito dal debitore.
  • Il creditore accetta un pagamento parziale del debitore con contestuale liberazione di una garanzia reale.
  • Il creditore rifiuta di trasferire al fideiussore i privilegi di cui godeva dopo che il fideiussore ha pagato il debito.
  • Il creditore lascia estinguere un'ipoteca per mancato rinnovo, impedendo la surrogazione.

Cosa questo articolo non dice

  • Non copre la liberazione del fideiussore per il decorso del termine dell'obbligazione principale, disciplinata dall'articolo 1957.
  • Non riguarda la liberazione del fideiussore per obbligazioni future, prevista dall'articolo 1956.
  • Non si applica quando il fideiussore è liberato perché il creditore ha agito contro il debitore principale senza autorizzazione, che è materia dell'articolo 1952.
  • Non disciplina il regresso del fideiussore contro il debitore principale, regolato dall'articolo 1950.

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