Art. 1961 Codice Civile

Obblighi del creditore in anticresi - Art. 1961

L'articolo 1961 stabilisce che il creditore in anticresi deve pagare i tributi, gestire il fondo e coprire le spese con i frutti, salvo restituzione.

Testo ufficiale Art. 1961 Codice Civile — Italia

Il creditore, se non è stato convenuto diversamente, è obbligato a pagare i tributi e i pesi annui dell'immobile ricevuto in anticresi. Egli ha l'obbligo di conservare, amministrare e coltivare il fondo da buon padre di famiglia. Le spese relative devono essere prelevate dai frutti. Il creditore, se vuole liberarsi da tali obblighi, può, in ogni tempo, restituire l'immobile al debitore, purché non abbia rinunziato a tale facoltà.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'anticresi è un contratto con cui il debitore consegna un immobile al creditore affinché questi ne percepisca i frutti, imputandoli ai propri crediti. L'articolo 1961 individua le spese e i doveri di gestione che gravano sul creditore per tutta la durata del possesso dell'immobile.

In mancanza di patti contrari, il creditore deve versare i tributi e i pesi annui relativi all'immobile. Ha inoltre il dovere di amministrare, conservare e coltivare il bene applicando la diligenza del buon padre di famiglia, ossia la diligenza ordinaria richiesta ad un gestore attento. Le spese necessarie a tali attività devono essere sostenute attingendo direttamente dai frutti prodotti dal bene.

Qualora il creditore non intenda più farsi carico di tali obblighi di gestione e pagamento, la norma gli attribuisce la facoltà di restituire l'immobile al debitore in qualsiasi momento, a condizione che non abbia preventivamente rinunciato a tale diritto.

Quando si applica

  • Il creditore che incassa i canoni di locazione di un immobile ricevuto in anticresi e deve provvedere al pagamento delle imposte annue sul bene.
  • Il creditore gestore di un terreno agricolo ricevuto in anticresi che sostiene i costi di coltivazione prelevando le somme dal ricavato della vendita dei prodotti agricoli.
  • Il creditore che esegue le opere di conservazione ordinaria dell'immobile ricevuto in garanzia operando con la diligenza del buon padre di famiglia.
  • Il creditore che decide di restituire l'immobile prima della scadenza al debitore per svincolarsi dalle spese di amministrazione e dai tributi annui.

Cosa questo articolo non dice

  • La durata massima della garanzia e del vincolo contrattuale, disciplinata dall'articolo 1962.
  • Il divieto di concordare il passaggio automatico di proprietà dell'immobile in caso di mancato pagamento, regolato dall'articolo 1963.
  • La compensazione automatica tra i frutti percepiti e gli interessi dovuti sul credito, prevista dall'articolo 1964.

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