Compensazione dei frutti con gli interessi - Art. 1964
Art. 1964: patto di compensazione tra frutti e interessi valido, con facoltà del debitore di estinguere il debito e rientrare nell'immobile.
Salva la disposizione dell'art. 1448, è valido il patto col quale le parti convengono che i frutti si compensino con gli interessi in tutto o in parte. In tal caso il debitore può in ogni tempo estinguere il suo debito e rientrare nel possesso dell'immobile.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questo articolo permette al creditore e al debitore di accordarsi che i frutti di un immobile (ad esempio affitti o raccolti) compensino gli interessi dovuti sul debito. Il patto è valido, salvo quanto previsto dall'articolo 1448 sulla rescissione per lesione. Il debitore conserva il diritto di estinguere il debito in qualsiasi momento e, una volta pagato, rientra nel possesso dell'immobile.
L'anticresi è il contratto che trasferisce il godimento di un immobile a garanzia del debito. Qui la compensazione evita il pagamento separato di frutti e interessi. Il debitore non perde la proprietà, ma solo il possesso, che recupera estinguendo il debito.
Quando si applica
- Un debitore concede al creditore il godimento di un appartamento in cambio della compensazione degli interessi sul mutuo.
- Il creditore percepisce i canoni di affitto dell'immobile invece di ricevere pagamenti periodici di interessi.
- Il debitore, dopo aver accumulato abbastanza denaro, paga l'intero debito e torna a vivere nella casa.
- Le parti stipulano un contratto di anticresi con clausola di compensazione dei frutti con gli interessi.
- Il debitore esercita il diritto di estinguere anticipatamente il debito per rientrare nel possesso di un terreno agricolo.
Cosa questo articolo non dice
- Non regola la durata dell'anticresi, che è disciplinata dall'articolo 1962.
- Non vieta il patto commissorio, che è coperto dall'articolo 1963.
- Non stabilisce gli obblighi del creditore nell'anticresi, previsti dall'articolo 1961.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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