Divieto del patto commissorio (Art. 1963)
Nullo il patto commissorio: non si può trasferire la proprietà dell'immobile al creditore per mancato pagamento, anche dopo il contratto.
È nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, con cui si conviene che la proprietà dell'immobile passi al creditore nel caso di mancato pagamento del debito.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 1963 vieta il cosiddetto "patto commissorio": l'accordo con cui si stabilisce che, se il debitore non paga, la proprietà dell'immobile passa automaticamente al creditore. Questo divieto vale anche se il patto viene stipulato dopo la conclusione del contratto principale.
La conseguenza è che qualsiasi patto di questo tipo è nullo, come se non fosse mai stato stipulato. Il creditore non può quindi pretendere di diventare proprietario dell'immobile in base a quel patto.
Quando si applica
- Un mutuatario e la banca pattuiscono che, in caso di insolvenza, la casa di proprietà del mutuatario passi alla banca.
- Il venditore di un immobile e il compratore con pagamento dilazionato concordano che, se il compratore non paga una rata, la proprietà torna al venditore.
- Un debitore e un creditore privato stipulano un accordo separato, dopo la concessione del mutuo, in cui si conviene che il terreno del debitore diventi del creditore se il debito non è saldato.
- Un contratto di finanziamento con garanzia ipotecaria include una clausola che prevede il trasferimento automatico della proprietà dell'immobile in caso di mancato pagamento.
Cosa questo articolo non dice
- Si applica a beni mobili (in realtà riguarda solo gli immobili).
- Proibisce qualsiasi tipo di garanzia che trasferisca la proprietà (in realtà è nullo solo il patto commissorio specifico).
- Rende nullo il contratto principale (in realtà è nullo solo il patto, non il debito o la garanzia ipotecaria).
- Vale solo per i contratti di mutuo (in realtà si applica a qualsiasi debito garantito da immobile, indipendentemente dal tipo di contratto).
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
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