Art. 1967 Codice Civile

Prova della transazione per iscritto - Art. 1967

L'articolo 1967 del Codice Civile stabilisce che la transazione deve essere provata per iscritto, salvo quanto previsto dall'art. 1350 n. 12.

Testo ufficiale Art. 1967 Codice Civile — Italia

La transazione deve essere provata per iscritto, fermo il disposto del n. 12 dell'art. 1350.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

La transazione è l'accordo con cui le parti pongono fine a una lite già insorta o prevengono una lite futura. Questo articolo impone che la transazione sia provata per iscritto. In pratica, se sorge una controversia sull'esistenza di una transazione, la parte che la invoca deve esibire un documento scritto.

L'articolo richiama inoltre l'art. 1350, n. 12, che prescrive la forma scritta a pena di nullità per le transazioni. Ne consegue che la transazione non solo va provata per iscritto, ma deve essere redatta per iscritto per essere valida. La disposizione riguarda quindi sia l'onere della prova sia la validità formale.

In assenza di un documento scritto, la transazione non può essere fatta valere in giudizio. Il legislatore ha voluto garantire certezza nelle transazioni, evitando controversie fondate su accordi verbali.

Quando si applica

  • Due parti firmano un accordo transattivo per risolvere una lite contrattuale; il documento è necessario per provare l'accordo.
  • Un creditore e un debitore concordano verbalmente di ridurre il debito; la transazione non è provabile per iscritto e quindi non può essere fatta valere.
  • Dopo una lunga controversia, le parti sottoscrivono una scrittura privata che definisce la transazione; tale scrittura è l'unica prova ammessa.
  • Un avvocato propone un accordo transattivo via email, ma l'altra parte non accetta per iscritto; la transazione non è conclusa.
  • In un processo, una parte allega una transazione verbale per eccepire la prescrizione; il giudice non può considerarla senza prova scritta.

Cosa questo articolo non dice

  • Non riguarda l'interpretazione della transazione, che segue le regole generali dei contratti.
  • Non si occupa della nullità o annullabilità della transazione per vizi del consenso, disciplinate da altre norme.
  • Non stabilisce l'effetto della transazione sulle obbligazioni preesistenti, che è disciplinato dall'art. 1976.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 1967 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile