Art. 1965 Codice Civile

Contratto di transazione: nozione e scopo - Art. 1965

La transazione (art. 1965) è il contratto con cui le parti, con concessioni reciproche, pongono fine o prevengono una lite. Può riguardare rapporti diversi.

Testo ufficiale Art. 1965 Codice Civile — Italia

La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

La transazione è un contratto. Per esserci transazione, le parti devono fare concessioni reciproche: ciascuna rinuncia a qualcosa per ottenere qualcos'altro. Lo scopo è chiudere una lite già iniziata o evitarne una futura.

Le concessioni non devono riguardare necessariamente l'oggetto della disputa originaria. Possono creare, modificare o estinguere rapporti giuridici anche diversi da quelli contestati.

La transazione richiede che le parti abbiano la capacità di disporre dei diritti oggetto dell'accordo (art. 1966). Non è richiesta una forma particolare, ma la prova è disciplinata dall'art. 1967.

Quando si applica

  • Due vicini litigano per il confine del giardino e si accordano per cedere ciascuno una striscia di terreno, evitando così una causa.
  • Dopo un incidente stradale, il conducente responsabile offre una somma forfettaria alla vittima, che accetta per chiudere ogni pretesa.
  • Soci in disaccordo sulla ripartizione degli utili firmano un accordo che ridefinisce le quote di partecipazione.
  • Locatore e conduttore disputano sulla restituzione del deposito cauzionale e concordano di dividerlo a metà.
  • Eredi in conflitto sull'asse ereditario si mettono d'accordo su come suddividere i beni, rinunciando ciascuno a parte delle proprie pretese.

Cosa questo articolo non dice

  • La transazione non richiede una forma scritta per essere valida, ma la prova dell'accordo può essere limitata dall'art. 1967.
  • Non è necessario che la lite sia già stata portata davanti a un giudice: la transazione può prevenire una lite futura.
  • La transazione non è possibile se i diritti in discussione non sono disponibili (ad esempio, diritti personalissimi o indisponibili per legge: art. 1966).
  • Non si tratta di una semplice rinuncia unilaterale: servono concessioni reciproche da entrambe le parti.

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