Art. 1976 Codice Civile

Risoluzione della transazione novativa Art. 1976

L'art. 1976 c.c. vieta la risoluzione della transazione per inadempimento se il vecchio rapporto è stato novato, salvo espressa pattuizione contraria.

Testo ufficiale Art. 1976 Codice Civile — Italia

La risoluzione della transazione per inadempimento non può essere richiesta se il rapporto preesistente è stato estinto per novazione, salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente stipulato.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Quando due parti chiudono una lite tramite un accordo (transazione), questo accordo può limitarsi a modificare le intese precedenti oppure può estinguere completamente il vecchio rapporto giuridico e sostituirlo con uno del tutto nuovo. In quest'ultimo caso si parla di transazione novativa.

L'articolo chiarisce che, se la transazione ha natura novativa e una delle parti non rispetta le nuove obbligazioni, l'altra parte non può chiedere la risoluzione del contratto per far rivivere i vecchi diritti ormai estinti. Il rapporto originario è cancellato definitivamente.

L'unica eccezione si verifica se nel testo dell'accordo transattivo le parti hanno stabilito espressamente la possibilità di risolvere la transazione in caso di inadempimento, consentendo così il ritorno alle pretese originarie.

Quando si applica

  • Un creditore e un debitore firmano un accordo che cancella un vecchio debito di fornitura sostituendolo con la cessione di un macchinario, ma il macchinario non viene consegnato.
  • Due proprietari confinanti estinguono una disputa edilizia stipulando una vendita di una frazione di terreno, ed una parte non paga il prezzo pattuito.
  • Un lavoratore e un datore di lavoro azzerano le rispettive pretese pregresse stipulando un nuovo e diverso contratto di consulenza, che poi non viene eseguito.

Cosa questo articolo non dice

  • Transazioni semplici che si limitano a modificare il rapporto precedente senza estinguerlo per novazione.
  • Annullamento della transazione per errore di diritto o per documenti falsi, regolati dagli articoli 1969 e 1973.
  • Impugnazione della transazione per sproporzione tra le prestazioni o lesione, esclusa dall'articolo 1970.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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