Capacità a transigere e disponibilità: Art. 1966
La transazione richiede la capacità di disporre dei diritti oggetto della lite; è nulla se i diritti sono indisponibili per natura o legge.
Per transigere le parti devono avere la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della lite. La transazione è nulla se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilità delle parti.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
La transazione è un contratto con cui due parti risolvono una controversia facendosi reciproche concessioni. Per essere valida, ciascuna parte deve avere il potere giuridico di rinunciare o trasferire i diritti su cui si litiga.
Non tutti i diritti possono essere oggetto di transazione: alcuni sono per loro natura indisponibili (ad esempio il diritto al nome o alla libertà personale) oppure la legge li sottrae espressamente alla volontà delle parti (come i diritti dei lavoratori subordinati previsti da norme inderogabili). Se la transazione riguarda tali diritti, è nulla, cioè priva di effetti fin dall'inizio.
La capacità di disporre dei diritti è diversa dalla capacità di agire: un minore o un interdetto può transigere tramite il suo rappresentante legale, purché questi abbia il potere di disporre di quel diritto specifico.
Quando si applica
- Due vicini litigano sul confine della proprietà e stipulano un accordo per spostare la recinzione: se entrambi sono pieni proprietari la transazione è valida, ma se uno è solo usufruttuario non può disporre della piena proprietà.
- Coeredi che transano sulla divisione di beni ereditari: se tra i beni vi sono diritti demaniali o indisponibili per legge, la transazione è nulla.
- Un lavoratore dipendente e il datore di lavoro transano su una controversia riguardante le ferie minime: poiché il diritto alle ferie è inderogabile, la transazione è nulla.
- Due soci transano su una pretesa basata sul diritto di voto in assemblea: il voto è un diritto personalissimo e indisponibile, quindi la transazione è nulla.
Cosa questo articolo non dice
- Non riguarda la capacità di agire in generale (ad esempio se un minore può stipulare un contratto da solo): quella è regolata dagli articoli sulla capacità di agire e dalla rappresentanza legale.
- Non stabilisce quali diritti siano disponibili o indisponibili: lo determinano altre norme sostanziali (come quelle sul diritto di famiglia o sul lavoro).
- Non si applica ai compromessi arbitrali, che hanno una disciplina autonoma (artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile).
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