Art. 1974 Codice Civile

Annullabilità transazione per cosa giudicata – Art. 1974

La transazione conclusa su una lite già decisa con sentenza passata in giudicato può essere annullata se le parti o una di esse ignoravano la sentenza.

Testo ufficiale Art. 1974 Codice Civile — Italia

È pure annullabile la transazione fatta su lite già decisa con sentenza passata in giudicato, della quale le parti o una di esse non avevano notizia.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

La transazione è il contratto con cui le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite futura (art. 1965). L'art. 1974 stabilisce una causa specifica di annullabilità: se la lite è già stata decisa con una sentenza passata in giudicato (cioè definitiva e non più impugnabile) e le parti, o anche una sola di esse, non ne avevano notizia al momento della transazione, quest'ultima può essere annullata.

L'annullabilità opera solo se la sentenza era già definitiva e le parti la ignoravano. Se entrambe le parti conoscevano la sentenza, la transazione è valida e non annullabile per questo motivo. La domanda di annullamento deve essere proposta secondo le norme generali sull'annullabilità dei contratti.

Questa disposizione va letta insieme ad altre cause di annullabilità della transazione, come la falsità di documenti (art. 1973) e la scoperta di documenti (art. 1975).

Quando si applica

  • Tizio e Caio stipulano una transazione per chiudere una controversia sulla proprietà di un terreno. Nessuno dei due sa che un giudice ha già emesso una sentenza passata in giudicato che assegna il terreno a Caio. La transazione è annullabile.
  • Un'impresa conclude una transazione con un fornitore per risolvere una disputa su una fornitura. L'impresa ignora che il fornitore aveva già ottenuto una sentenza definitiva favorevole in un altro giudizio. La transazione può essere annullata.
  • In una causa ereditaria, gli eredi raggiungono un accordo transattivo. Uno degli eredi non sapeva che un precedente giudizio aveva già stabilito la validità del testamento con sentenza passata in giudicato. La transazione è annullabile su domanda di quell'erede.
  • Due parti litigano per un risarcimento danni da incidente. Prima della transazione, una sentenza definitiva aveva già accertato la responsabilità esclusiva di una delle parti, ma l'altra parte non ne era a conoscenza. La transazione può essere annullata dal contraente ignaro.

Cosa questo articolo non dice

  • Transazione stipulata dopo una sentenza non ancora passata in giudicato (ad esempio in pendenza di appello): non rientra nell'art. 1974, ma la transazione potrebbe essere valida comunque.
  • Ignoranza di un fatto diverso da una sentenza passata in giudicato (es. ignoranza di un documento, di una legge, di un errore di fatto): queste ipotesi sono disciplinate da altre norme (art. 1969 per errore di diritto, art. 1973 per falsità di documenti, art. 1975 per scoperta di documenti).
  • Transazione in cui entrambe le parti conoscevano la sentenza ma hanno deciso di transigere ugualmente: l'art. 1974 non si applica perché la conoscenza esclude l'ignoranza richiesta.

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