Errore di diritto nella transazione Art. 1969
La transazione non può essere annullata per errore di diritto sulle questioni oggetto di controversia tra le parti. Art. 1969 Codice Civile.
La transazione non può essere annullata per errore di diritto relativo alle questioni che sono state oggetto di controversia tra le parti.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 1969 del Codice Civile stabilisce che una transazione (accordo con cui le parti pongono fine a una lite) non può essere annullata per errore di diritto riguardante le questioni che erano oggetto della controversia. In altre parole, se una parte ha sbagliato a interpretare una norma giuridica relativa alla materia del contendere, ma ha comunque concluso un accordo transattivo, non può poi chiederne l'annullamento adducendo tale errore.
L'errore di diritto è l'errata conoscenza o interpretazione di una disposizione legale. Questo articolo lo distingue dall'errore di fatto, per il quale possono valere altre regole (vedi art. 1968 e 1973). La disposizione si applica solo se l'errore riguarda proprio le questioni controverse, non se riguarda circostanze diverse.
Quando si applica
- Due confinanti litigano sul confine di proprietà, si accordano su una linea; uno scopre che il codice civile definisce diversamente il confine, ma non può annullare la transazione.
- Un'impresa e un cliente disputano sull'interpretazione di una clausola contrattuale, si accordano; poi l'impresa apprende che la giurisprudenza interpreta diversamente la norma, ma la transazione resta valida.
- In una successione ereditaria, gli eredi si accordano su una divisione; uno di essi sbaglia a calcolare le quote legali, ma la transazione non è annullabile per errore di diritto.
- Un locatore e un conduttore transigono su canoni arretrati; il conduttore scopre che la legge limita l'importo, ma non può annullare l'accordo.
- Una causa per danni da responsabilità civile viene transatta; una parte poi scopre che la giurisprudenza sulla quantificazione del danno era diversa, ma la transazione non può essere annullata.
Cosa questo articolo non dice
- Non copre l'errore di fatto (es. falsità di documenti) – vedi art. 1968 e 1973.
- Non copre la lesione (sproporzione della prestazione) – vedi art. 1970.
- Non copre il caso in cui la transazione sia su un titolo nullo – vedi art. 1972.
- Non si applica a contratti diversi dalla transazione (es. compravendita).
Articoli collegati
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 1969 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.